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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05736/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati e/o non specifici i motivi proposti. Ha quindi confermato la condanna per truffa pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando il giudizio di responsabilità; la Corte di cassazione rileva però che le censure erano in larga parte riproduttive di quelle già esaminate e disattese in appello, quindi generiche, prive di specificità e comunque dirette a un nuovo apprezzamento del merito, estraneo al sindacato di legittimità. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e l'elevata capacità criminale desunta dai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come oggetto della censura sulla qualificazione e sulla tenuta del giudizio di responsabilità per truffa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirino soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e un nuovo giudizio di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La responsabilità per truffa può essere fondata su elementi indiziari convergenti, quali la riconducibilità all'imputato dello strumento di pagamento usato per conseguire il profitto, la sua attivazione poco prima del fatto, l'accredito dell'ingiusto profitto su tale strumento, l'irreperibilità successiva e l'assenza di denuncia di furto o smarrimento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi sulla mancanza di elementi favorevoli e sulla personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti penali.
  • La mera richiesta di attenuanti generiche non impone un riconoscimento automatico, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma coerente che evidenzi ragioni ostative al loro riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

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