Cassazione Penale, Sentenza n. 25661/2024 del 01/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 7/6/2023 con la quale era stata applicata a Mascherpa la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici con interdizione da qualsiasi carica pubblica per un anno. A carico del ricorrente erano contestati: il delitto di associazione a delinquere (art.416 c.p.) finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione e, specificamente, il reato di abuso d'ufficio (art.353 c.p., con riferimento all'art.110 c.p. per il concorso), per presunte condotte collusive e manovre nella procedura di gara indetta dall'ATERP Calabria (avviso pubblico del 24/01/2018) finalizzate a favorire la ditta "Eredi Mazzei S.r.l.". Il ricorso contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (le intercettazioni non coinvolgevano direttamente Mascherpa e non emergeva il suo ruolo attivo), l'insufficiente motivazione circa la fattispecie associativa e l'assenza delle esigenze cautelari sia per mancato ruolo apicale attuale sia per la cessazione degli assetti politici che avrebbero sostenuto l'associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha condiviso che le intercettazioni non pongono in relazione diretta Mascherpa con le condotte collusive, ha evidenziato che la condotta del ricorrente (opporsi all'annullamento e disporre perizia estimativa che ha poi escluso la ditta favorita) è incompatibile con l'ipotesi di favoritismo e ha rilevato la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata sulla qualificazione di associazione a delinquere. Per questi motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia della misura interdittiva; ha inoltre disposto la comunicazione all'ufficio competente ai sensi dell'art.626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia dimostrato in modo specifico e motivato gli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere a carico del ricorrente; manca un nesso diretto tra le intercettazioni e la partecipazione di Mascherpa all'associazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la decisione osserva che non sono stati forniti elementi indiziari che colleghino Mascherpa al concorso nei reati contestati.
art. 353 cod. pen.
Contestato come abuso d'ufficio nella gestione della gara; la Corte ha ritenuto che le condotte dimostrate dalle prove disponibili siano anzi incompatibili con l'ipotesi di aver favorito la ditta indicata, pertanto i gravi indizi non sono provati.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la comunicazione all'ufficio competente a seguito dell'annullamento della misura; la Corte ordina la trasmissione degli atti per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure interdittive è richiesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza chiaramente collegati al soggetto: intercettazioni che non lo nominano o che non lo pongono in ruolo attivo sono deboli e possono non essere sufficienti.
- La valutazione del comportamento del pubblico ufficiale deve considerare la coerenza delle azioni: atti che conducono all'esclusione di un presunto favorito indeboliscono l'ipotesi di favoritismo.
- La qualificazione dell'elemento soggettivo e strutturale di un'associazione a delinquere richiede motivazione specifica e puntuale collegamento fra i fatti e gli elementi tipici del reato associativo; valutazioni generiche o pagine difformi dalla prova documentale possono portare all'annullamento del provvedimento cautelare.
- Le esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione devono essere attuali e concrete: l'assenza di poteri o ruoli apicali aggiornati riduce la plausibilità del pericolo di reiterazione.
- L'annullamento in autotutela di una procedura amministrativa, se adeguatamente giustificato (es. sopravvenuta disponibilità di immobile di proprietà dell'ente), può spiegare la decisione amministrativa senza implicare necessariamente condotte corruttive o collusive.
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