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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-28/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019. — Verein für Konsumenteninformation contro Deutsche Bahn AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro – Regolamento (UE) n. 260/2012 – Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) – Pagamento mediante addebito diretto – Articolo 9, paragrafo 2 – Accessibilità del pagamento – Requisito del domicilio. — Causa C-28/18

Giurisprudenza europea62018CJ0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che il regolamento SEPA impedisce ai beneficiari di imporre, per l’addebito diretto, un criterio di domicilio che di fatto limita l’operatività ai soli pagamenti nazionali. Anche se la norma parla della localizzazione del conto, una clausola basata sul domicilio del pagatore produce effetti equivalenti e frustra l’obiettivo di un mercato unico dei pagamenti in euro. La presenza di modalità di pagamento alternative e le esigenze di controllo della solvibilità non consentono di derogare a tale divieto.

Addebito diretto SEPA: è vietata una clausola che subordina l’accettazione del pagamento al domicilio del pagatore nello stesso Stato membro del beneficiario.

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 osti a una clausola contrattuale che esclude il pagamento mediante addebito diretto SEPA quando il pagatore non ha il domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha la sede, pur in presenza di altre modalità di pagamento.

Principio di diritto

L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 osta a una clausola contrattuale con cui un beneficiario, pur offrendo altri mezzi di pagamento, escluda l’addebito diretto SEPA quando il pagatore non abbia il domicilio nello stesso Stato membro del beneficiario, poiché una simile condizione introduce indirettamente una restrizione fondata sul luogo del conto e compromette l’effetto utile della norma, che mira a garantire l’accesso ai pagamenti SEPA senza distinzione tra operazioni nazionali e transfrontaliere.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 260/2012
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012
  • Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012
  • Regolamento (CE) n. 924/2009
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Regolamento (UE) 2018/302

Addebito diretto SEPA e clausola di domicilio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra un’associazione di tutela dei consumatori e Deutsche Bahn AG, relativa a una clausola contrattuale che consentiva il pagamento tramite addebito diretto SEPA solo se il pagatore aveva domicilio in Germania. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012.

Fatti e procedimento principale

Deutsche Bahn offriva, sul proprio sito Internet, diversi mezzi di pagamento per i biglietti ferroviari, tra cui l’addebito diretto SEPA. Tuttavia, tale modalità era subordinata, tra l’altro, alla condizione che il pagatore avesse domicilio in Germania e che il conto fosse presso una banca di un Paese partecipante al SEPA. Il VKI ha agito per far cessare l’uso di tale clausola, sostenendo che essa fosse incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012.

Questione pregiudiziale

Il giudice austriaco ha chiesto se l’articolo 9, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che vieta al beneficiario di subordinare l’accettazione del pagamento mediante addebito diretto SEPA al fatto che il pagatore abbia il domicilio nello stesso Stato membro del beneficiario, anche quando siano disponibili altri metodi di pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 260/2012, che disciplina i bonifici e gli addebiti diretti in euro nell’Unione;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, sul principio di raggiungibilità degli addebiti diretti;
  • l’articolo 9, paragrafo 2, sull’accessibilità del pagamento;
  • il regolamento (CE) n. 924/2009, richiamato dal regolamento n. 260/2012;
  • la direttiva 2007/64/CE, menzionata nei considerando in relazione alla tutela dei pagatori;
  • il regolamento (UE) 2018/302, evocato dalla convenuta ma ritenuto irrilevante ai fini interpretativi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il regolamento n. 260/2012 è adottato nel quadro della SEPA e mira a creare un mercato integrato dei pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri. L’articolo 9, paragrafo 2, vieta al beneficiario di specificare lo Stato membro in cui è situato il conto del pagatore, purché tale conto sia raggiungibile ai sensi dell’articolo 3.

Pur osservando che la disposizione, letteralmente, non menziona il domicilio del pagatore, la Corte ne interpreta il contenuto alla luce del contesto e delle finalità del regolamento. Una clausola che subordina l’uso dell’addebito diretto al domicilio nel medesimo Stato membro del beneficiario colpisce soprattutto i consumatori non titolari di un conto in quello Stato, che nella prassi coincidono con i non residenti. In tal modo, la clausola produce effetti sostanzialmente equivalenti a una localizzazione obbligatoria del conto e limita di fatto l’accesso ai pagamenti SEPA alle sole operazioni nazionali.

La Corte sottolinea che una simile restrizione compromette l’effetto utile dell’articolo 9, paragrafo 2, e l’obiettivo di impedire che regole commerciali ostacolino il mercato integrato dei pagamenti in euro. Né rileva che il consumatore possa usare altri mezzi di pagamento: se il beneficiario offre l’addebito diretto SEPA, non può condizionarlo a criteri incompatibili con il regolamento. Anche l’argomento fondato sulla verifica della solvibilità non è accolto, poiché il regolamento non prevede eccezioni di tal genere e il beneficiario può adottare strumenti organizzativi meno restrittivi.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 osta a una clausola contrattuale che esclude il pagamento mediante addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle proprie attività.

Come è indicizzato

Materiepagamenti elettronicisepaaddebito direttotutela dei consumatorimercato interno

Testo integrale

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