Corte di giustizia, Sentenza C-145/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019. — Regards Photographiques SARL contro Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 – Allegato IX, parte A, punto 7) – Aliquota IVA ridotta – Oggetti d’arte – Nozione – Fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari – Normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico. — Causa C-145/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime IVA agevolato per le fotografie qualificate come oggetti d’arte dipende solo dai criteri oggettivi fissati dalla direttiva, non da un apprezzamento nazionale del loro valore artistico. La normativa francese, nella misura in cui richiedeva un "carattere artistico" valutato caso per caso dall’amministrazione, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione. La Corte ha quindi affermato il primato di una definizione uniforme e oggettiva, funzionale anche alla neutralità fiscale.
IVA ridotta sulle fotografie: l’aliquota agevolata per gli oggetti d’arte si applica a tutte le fotografie che soddisfano i criteri oggettivi dell’allegato IX, parte A, punto 7, senza che possa pretendersi un ulteriore carattere artistico secondo valutazioni nazionali soggettive.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se le fotografie possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta solo se rispettano i requisiti formali dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, e dell’allegato IX, parte A, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, oppure se sia necessario anche un ulteriore carattere artistico; ha inoltre chiesto se gli Stati membri possano limitare l’agevolazione alle sole fotografie aventi carattere artistico e se tali requisiti debbano essere interpretati in modo uniforme o secondo il diritto nazionale.
Principio di diritto
Per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta prevista per le cessioni di oggetti d’arte, le fotografie devono soltanto soddisfare i criteri tassativi dell’allegato IX, parte A, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, e cioè essere eseguite dall’autore, tirate da lui o sotto il suo controllo, firmate e numerate entro il limite di trenta esemplari. Gli Stati membri non possono subordinare l’agevolazione a un ulteriore e generico requisito di carattere artistico fondato su una valutazione discrezionale dell’amministrazione, salvo che un’eventuale limitazione a una sottocategoria di fotografie sia definita con criteri oggettivi, chiari e precisi e rispetti la neutralità fiscale.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 99 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 103 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 311 della direttiva 2006/112/CE
- Allegato IX, parte A, punto 7, della direttiva 2006/112/CE
IVA ridotta sulle fotografie qualificate come oggetti d’arte
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di IVA e, in particolare, la possibilità di assoggettare ad aliquota ridotta le cessioni di fotografie. Il contenzioso opponeva Regards Photographiques SARL all’amministrazione tributaria francese, che aveva negato il beneficio per ritratti fotografici e fotografie di matrimonio.
Fatti e procedimento principale
La società aveva applicato l’aliquota ridotta alla vendita di talune fotografie nel periodo 1º febbraio 2009-31 gennaio 2012. A seguito di verifica, l’amministrazione ha ritenuto che tali immagini dovessero essere tassate con l’aliquota ordinaria, emettendo avvisi di accertamento. I giudici amministrativi di merito hanno respinto il ricorso della società, valorizzando l’assenza di originalità e di intento creativo delle fotografie controverse.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte interpreta gli articoli 103 e 311 della direttiva 2006/112/CE, nonché l’allegato IX, parte A, punto 7. Il quadro normativo parte dal principio dell’aliquota normale ex articolo 96, ammette aliquote ridotte ai sensi dell’articolo 98 e disciplina, per gli oggetti d’arte, la possibilità di applicare l’aliquota ridotta anche alle cessioni effettuate dall’autore o dai suoi aventi diritto ex articolo 103. L’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, rinvia all’allegato IX per la nozione di oggetti d’arte; per le fotografie, il punto 7 richiede che siano eseguite dall’artista, tirate da lui o sotto il suo controllo, firmate e numerate entro trenta esemplari.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se i soli requisiti formali dell’allegato IX, parte A, punto 7, siano sufficienti per l’aliquota ridotta;
- se gli Stati membri possano comunque limitare il beneficio alle sole fotografie aventi carattere artistico;
- quali ulteriori requisiti, se del caso, siano richiesti;
- se tali requisiti debbano essere interpretati uniformemente nell’Unione o secondo il diritto nazionale.
Ragionamento della Corte: interpretazione letterale, sistematica e teleologica
La Corte osserva anzitutto che il testo della direttiva è chiaro: l’articolo 311 qualifica come oggetti d’arte i beni elencati nell’allegato IX, e il punto 7 descrive in modo dettagliato le fotografie rientranti in tale categoria. Ne deriva che ogni fotografia che soddisfi quei criteri deve essere considerata un oggetto d’arte ai fini dell’IVA ridotta, senza aggiungere un ulteriore requisito di "arte" in senso valutativo.
La Corte respinge l’argomento francese secondo cui il termine "artista" imporrebbe un filtro qualitativo sul valore estetico. Sottolinea che la disposizione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a, si riferisce all’"autore" o agli aventi diritto, e che i termini "autore" e "artista" convergono nella persona che realizza la fotografia conforme alle condizioni oggettive del punto 7.
Sul piano sistematico, la Corte ricorda che l’aliquota ridotta è una deroga e va interpretata restrittivamente. Tuttavia, l’interpretazione restrittiva non consente di svuotare la portata della norma mediante criteri soggettivi. L’approccio della direttiva è oggettivo: esso mira anche a evitare che la qualificazione dipenda dal giudizio dell’amministrazione sul valore artistico dell’opera.
La Corte valorizza poi il principio di neutralità fiscale. Se il beneficio dipendesse dal giudizio sul carattere artistico, fotografie simili potrebbero essere trattate diversamente in funzione di valutazioni discrezionali, con effetti distorsivi della concorrenza. La definizione uniforme contenuta nella direttiva serve proprio a prevenire tali distorsioni e a evitare la doppia imposizione nel settore degli oggetti d’arte.
Possibilità per gli Stati membri di limitare l’aliquota ridotta
La Corte ammette in astratto che gli Stati membri possano circoscrivere l’aliquota ridotta a elementi concreti e specifici di una categoria dell’allegato III, purché ciò avvenga con criteri oggettivi, chiari e precisi e nel rispetto della neutralità fiscale. Applicando tale logica all’articolo 103, la Corte afferma che una limitazione nazionale è possibile solo se identifica con precisione una sottocategoria di fotografie separabile dalle altre.
Nel caso francese, però, i criteri dell’istruzione amministrativa del 25 giugno 2003 — intento creativo evidente e interesse per qualsiasi tipo di pubblico — sono giudicati vaghi e soggettivi. Essi affidano all’amministrazione una valutazione qualitativa del merito artistico della fotografia, senza fissare confini oggettivi abbastanza netti. Per questo non soddisfano i requisiti del diritto dell’Unione e rischiano di violare la neutralità fiscale.
La Corte segnala anche che, per alcune categorie come fotografie di identità, scolastiche o di gruppo, spetta al giudice nazionale verificare se la loro esclusione sia davvero compatibile con i requisiti di identificabilità oggettiva e con la neutralità fiscale.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- le fotografie beneficiano dell’aliquota IVA ridotta se e solo se rispettano i criteri tassativi dell’allegato IX, parte A, punto 7;
- è escluso ogni ulteriore criterio basato sulla valutazione dell’amministrazione del loro carattere artistico;
- una normativa nazionale che limiti l’agevolazione alle sole fotografie aventi carattere artistico è incompatibile con la direttiva se tale qualificazione dipende da valutazioni soggettive e non da criteri oggettivi, chiari e precisi.
La quarta questione, relativa all’interpretazione uniforme o al rinvio al diritto nazionale, non viene esaminata perché assorbita dalla risposta alle prime tre questioni.
Principio di diritto
La nozione di fotografie che possono essere trattate come oggetti d’arte ai fini dell’aliquota IVA ridotta è definita in modo autonomo e uniforme dalla direttiva 2006/112/CE; gli Stati membri non possono aggiungere un requisito ulteriore di carattere artistico fondato su una valutazione discrezionale dell’autorità fiscale, salvo limitazioni nazionali costruite su criteri oggettivi, chiari, precisi e rispettosi della neutralità fiscale.
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