Corte di giustizia, Sentenza C-447/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2019. — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di una causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente – Disapplicazione della nozione di “impresa unica” – Danni patrimoniali – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Lucro cessante – Danno morale – Responsabilità dell’Unione europea per danni causati da violazioni del diritto dell’Unione derivanti da una decisione del Tribunale – Assenza di responsabilità. — Cause riunite C-447/17 P e C-479/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla il capo della sentenza del Tribunale che aveva condannato l’Unione a risarcire Guardian Europe per le spese di garanzia bancaria maturate oltre il termine ragionevole di giudizio, ritenendo inesistente un nesso causale diretto. Conferma invece il rigetto delle altre censure di Guardian Europe e respinge anche l’impugnazione incidentale dell’Unione. La pronuncia chiarisce che il mantenimento della garanzia bancaria è una scelta libera dell’impresa e che le violazioni contenute in una sentenza del Tribunale impugnabile non fondano, di regola, responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per la durata eccessiva di un processo dinanzi al Tribunale e per asserite violazioni del diritto della concorrenza in una sentenza del Tribunale: nesso causale, ricevibilità e impossibilità di imputare all’Unione violazioni contenute in una decisione del Tribunale impugnabile
La questione giuridica
Nella causa C‑447/17 P: se esista un nesso causale diretto tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nella causa T‑82/08 e le spese di garanzia bancaria sostenute da Guardian Europe, oppure se tali costi derivino dalla scelta autonoma dell’impresa di mantenere la garanzia. Nella causa C‑479/17 P: se una domanda risarcitoria per lucro cessante, connessa alla privazione del godimento di somme indebitamente pagate e agli effetti di una decisione definitiva della Commissione, sia irricevibile perché equivalente a un ricorso di annullamento; se il Tribunale possa essere fonte di responsabilità dell’Unione per violazioni del diritto dell’Unione contenute in una sua sentenza impugnabile; e se il Tribunale abbia errato nel negare il risarcimento del lucro cessante e del danno morale/reputazionale invocati da Guardian Europe.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il danno da spese di garanzia bancaria sostenute durante il protrarsi di un giudizio oltre il termine ragionevole non è imputabile all’Unione quando l’impresa, potendo in qualsiasi momento pagare l’ammenda e chiudere la garanzia, sceglie liberamente di mantenerla: il nesso causale diretto è interrotto dalla decisione autonoma dell’impresa. Inoltre, una violazione del diritto dell’Unione contenuta in una sentenza del Tribunale non può, di regola, fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione se la decisione è impugnabile dinanzi alla Corte, perché il rimedio appropriato è l’impugnazione. La domanda risarcitoria per lucro cessante relativa alla privazione del godimento di somme indebitamente pagate non è irricevibile per il solo fatto di mirare a un vantaggio patrimoniale che la parte avrebbe potuto perseguire con un ricorso di annullamento, se non persegue un risultato identico a quello di tale ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 174 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 176 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 178 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per durata eccessiva del processo e danni connessi ad ammenda antitrust
La Corte, Prima Sezione, decide sulle impugnazioni riunite C‑447/17 P e C‑479/17 P avverso la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2017 nella causa Guardian Europe/Unione europea (T‑673/15). La controversia riguarda una domanda di risarcimento ex articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, proposta da Guardian Europe Sàrl per il danno asseritamente derivato sia dalla durata eccessiva del procedimento nella causa T‑82/08, sia da una violazione del principio di parità di trattamento nella decisione della Commissione e nella sentenza del Tribunale che l’aveva confermata in primo grado.
Contesto fattuale e precedente antitrust
Nel 2008 Guardian Industries Corp. e Guardian Europe hanno impugnato la decisione C(2007) 5791 definitiva della Commissione nel procedimento “Vetro piano”, relativo all’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza del 27 settembre 2012; in seguito, con sentenza del 12 novembre 2014 nella causa C‑580/12 P, la Corte ha annullato in parte la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione, riducendo l’ammenda.
Domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale
Nel 2015 Guardian Europe ha chiesto il risarcimento di diversi danni:
- spese di garanzia bancaria sostenute oltre il termine ragionevole di giudizio nella causa T‑82/08;
- lucro cessante connesso alla privazione del godimento di somme pagate alla Commissione;
- danno morale e reputazionale;
- danni asseritamente derivanti dalla violazione del principio di parità di trattamento. Il Tribunale aveva in parte accolto la domanda, condannando l’Unione a pagare EUR 654523,43 per il danno materiale da eccessiva durata del processo.
Impugnazione principale dell’Unione nella causa C‑447/17 P
L’Unione sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere sussistente un nesso causale diretto tra il superamento del termine ragionevole e le spese di garanzia bancaria. La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento dell’istituzione e che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno.
Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Inalca e Cremonini/Commissione e Kendrion, la Corte afferma che:
- la costituzione della garanzia bancaria e il suo mantenimento dipendono dalla libera scelta dell’impresa;
- nessuna norma dell’Unione impedisce all’impresa di revocare in qualsiasi momento la garanzia e pagare l’ammenda;
- quando l’impresa, pur potendo riconsiderare la sua posizione, decide di mantenere la garanzia, il costo della garanzia non è causalmente imputabile in modo diretto alla durata eccessiva del processo. Nel caso di specie, Guardian Europe sapeva già al più tardi dal 12 febbraio 2010 che la durata del procedimento stava superando ampiamente quella ragionevolmente prevedibile; pertanto, il danno derivante dalle spese di garanzia bancaria è stato considerato effetto della sua scelta di mantenere la garanzia, non della violazione del termine ragionevole. La Corte annulla quindi il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale.
Impugnazione incidentale dell’Unione nella causa C‑479/17 P
L’Unione sosteneva che la domanda risarcitoria per lucro cessante fosse in realtà un mezzo surrettizio per rimettere in discussione la decisione definitiva della Commissione del dicembre 2014, che aveva rimborsato la parte dell’ammenda dichiarata non dovuta e corrisposto interessi. La Corte ricorda il principio secondo cui l’azione di responsabilità ex articolo 340 TFUE è autonoma, ma non può essere usata per ottenere lo stesso risultato di un ricorso di annullamento tardivo.
Tuttavia, nel caso concreto la domanda di Guardian Europe non mirava a ottenere il mero rimborso dell’indebito o gli interessi già dovuti, bensì un ulteriore lucro cessante collegato all’impossibilità di investire quelle somme nelle proprie attività. La Corte rileva che un eventuale annullamento della decisione del dicembre 2014 non avrebbe comunque prodotto un risultato identico a quello domandato in risarcimento. Ne consegue il rigetto dell’impugnazione incidentale.
Ricorso principale di Guardian Europe nella causa C‑479/17 P
La società deduceva sei motivi, tra cui la possibilità di imputare all’Unione la violazione del diritto dell’Unione contenuta in una sentenza del Tribunale, la corretta valutazione dei danni patrimoniali e morali e la nozione di “impresa” ai fini della prova del danno personale.
Responsabilità dell’Unione per una sentenza del Tribunale
La Corte conferma che, nel sistema giurisdizionale dell’Unione, il Tribunale è assimilabile a un giudice che non statuisce in ultimo grado, poiché le sue decisioni possono essere impugnate dinanzi alla Corte. Pertanto, le violazioni del diritto dell’Unione contenute in una sentenza del Tribunale impugnabile non possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. Il principio elaborato in Köbler per i giudici nazionali di ultimo grado non è trasponibile nel medesimo modo al Tribunale.
Nozione di impresa e danno personale
Guardando ai motivi relativi al lucro cessante, la Corte chiarisce che la nozione di “impresa” propria del diritto della concorrenza non si applica automaticamente all’azione di responsabilità ex articolo 340 TFUE, che resta un’azione autonoma, soggetta alle regole generali del diritto civile e processuale. Inoltre, sebbene il Tribunale avesse errato nel ritenere che Guardian Europe non avesse sopportato personalmente l’onere del pagamento dell’ammenda perché parte di tale onere era stata sostenuta dalle controllate al 100%, tale errore non incide sull’esito finale: la società non ha dimostrato che, se tali somme fossero rimaste nella disponibilità delle controllate o della società madre, esse sarebbero state investite nelle attività di Guardian Europe.
Danno morale e reputazionale
Quanto al preteso danno morale e reputazionale, la Corte conferma che il ricorrente deve fornire prova certa ed effettiva del danno e del nesso causale. Non esiste una presunzione generale di danno morale nel contesto dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. La Corte respinge dunque le doglianze di Guardian Europe, rilevando anche che alcune argomentazioni del Tribunale sulla riparazione già ottenuta erano formulate ad abundantiam.
Dispositivo e spese
La Corte:
- annulla il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale;
- respinge l’impugnazione principale di Guardian Europe nella causa C‑479/17 P;
- respinge l’impugnazione incidentale dell’Unione nella stessa causa;
- respinge la domanda di risarcimento di EUR 936000 relativa alle spese di garanzia bancaria maturate oltre il termine ragionevole;
- condanna Guardian Europe alle spese sostenute dall’Unione e dalla Commissione nei gradi di merito e di impugnazione, salvo quelle dell’impugnazione incidentale, che restano a carico dell’Unione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce tre punti di rilievo pratico:
- il costo della garanzia bancaria è normalmente imputabile alla scelta dell’impresa che decide di non pagare subito l’ammenda;
- una sentenza del Tribunale impugnabile non può, di regola, fondare responsabilità extracontrattuale dell’Unione per errori di diritto in essa contenuti;
- l’azione risarcitoria ex articolo 340 TFUE non può servire a ottenere, in modo surrettizio, il medesimo risultato patrimoniale di un ricorso di annullamento tardivo, ma può essere utilizzata solo per danni ulteriori e diversi non già integralmente coperti da altri rimedi.
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