Corte di giustizia, Sentenza C-377/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019. — Spetsializirana prokuratura contro AH e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4, paragrafo 1 – Presunzione d’innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48. — Causa C-377/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2016/343 nel senso che la presunzione di innocenza non vieta in assoluto il riferimento a coimputati non condannati in un accordo di patteggiamento. Tuttavia, tali riferimenti sono leciti solo se strettamente necessari alla qualificazione giuridica della responsabilità dell’imputato che ammette la colpevolezza e se la decisione indica chiaramente che gli altri interessati sono giudicati separatamente e non sono stati ancora legalmente dichiarati colpevoli. La Corte richiama l’esigenza di leggere la decisione nel suo insieme, alla luce del contesto e della formulazione usata.
Presunzione di innocenza e accordo di patteggiamento: ammissibilità della menzione di coimputati non condannati in una decisione giudiziaria che approva l’accordo.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 osti a una prassi giurisprudenziale nazionale che, in un accordo di patteggiamento da approvare dal giudice, indichi come coautori del reato non solo l’imputato che riconosce la colpevolezza, ma anche altri imputati che non hanno ammesso la colpevolezza e sono giudicati separatamente, pur avendo prestato il loro assenso processuale alla conclusione dell’accordo.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non osta a che un accordo di patteggiamento approvato dal giudice menzioni altri imputati, non autori dell’ammissione di colpevolezza, come coautori del reato, se tale menzione è necessaria per qualificare la responsabilità dell’imputato che ha concluso l’accordo e se il testo chiarisce espressamente che gli altri imputati sono sottoposti a un procedimento separato e che la loro colpevolezza non è stata ancora legalmente accertata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 2 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343
Presunzione di innocenza e menzione di coimputati in un accordo di patteggiamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale speciale per i procedimenti penali bulgaro in materia di presunzione di innocenza, ai sensi della direttiva (UE) 2016/343. Il problema nasce nell’ambito di un procedimento penale per partecipazione a un gruppo criminale organizzato e concerne il contenuto di un accordo tra il procuratore e uno degli imputati, da sottoporre all’approvazione del giudice.
Fatti e procedimento principale
Sei persone erano imputate per la presunta appartenenza, tra il 2014 e il 2015, a un gruppo criminale organizzato operante a Sofia, dedito alla fabbricazione di documenti ufficiali falsi. Una sola di esse, MH, aveva accettato di concludere un accordo con il procuratore, riconoscendo la propria colpevolezza in cambio di una riduzione della pena.
Gli altri cinque imputati avevano prestato un assenso solo processuale alla conclusione dell’accordo, precisando di non riconoscere la propria colpevolezza. Nel testo dell’accordo MH e gli altri cinque erano tutti indicati come membri del medesimo gruppo criminale, con identificazione tramite nome, patronimico, cognome e numero di matricola nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, che impone agli Stati membri di evitare che decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentino l’indagato o imputato come colpevole prima dell’accertamento legale della colpevolezza;
- l’articolo 2 della direttiva, sull’ambito di applicazione soggettivo e temporale;
- l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
- il considerando 16, sulla portata del divieto di presentare come colpevole una persona non ancora condannata;
- il considerando 48, sul livello minimo di tutela;
- l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se fosse compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 una giurisprudenza nazionale che impone, nel testo dell’accordo di patteggiamento, la menzione non solo dell’imputato che ammette la colpevolezza, ma anche degli altri imputati che non hanno ammesso la colpevolezza e che saranno giudicati in separato procedimento.
Ragionamento della Corte
La Corte verifica anzitutto l’applicabilità della direttiva. Essa è applicabile ratione temporis, poiché l’approvazione dell’accordo sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine di recepimento del 1° aprile 2018; è applicabile ratione personae, perché i cinque imputati sono persone imputate in un procedimento penale; ed è applicabile ratione materiae, perché l’accordo approvato dal giudice costituisce una decisione giudiziaria diversa da quella sulla colpevolezza rispetto ai cinque coimputati.
Nel merito, la Corte ricorda che la presunzione di innocenza è violata quando una decisione o dichiarazione ufficiale presenta chiaramente una persona come colpevole prima della condanna definitiva. Tuttavia, nei procedimenti complessi con più imputati, può essere necessario menzionare il ruolo di terzi che saranno giudicati separatamente, purché si eviti ogni formulazione eccedente il necessario e ogni giudizio prematuro sulla loro colpevolezza.
Applicando tale criterio, la Corte afferma che la menzione dei coimputati è compatibile con la direttiva solo a due condizioni:
- deve essere necessaria per qualificare la responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo;
- il testo dell’accordo deve indicare chiaramente che gli altri imputati sono sottoposti a un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.
La Corte sottolinea che la valutazione deve riguardare la decisione nel suo insieme e nel suo contesto. Nel caso concreto, spetta al giudice nazionale verificare se la menzione dei cinque imputati fosse davvero necessaria per stabilire la responsabilità di MH, dato che il diritto bulgaro richiede almeno tre partecipanti per integrare il reato di gruppo criminale organizzato.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non osta, in linea di principio, alla menzione di altri imputati in un accordo di patteggiamento approvato dal giudice, ma solo se ricorrono le condizioni sopra indicate. In mancanza di una chiara precisazione che gli altri imputati sono oggetto di un procedimento separato e non sono stati ancora legalmente dichiarati colpevoli, l’accordo non può essere approvato senza modifica.
Principio affermato
La decisione conferma che la presunzione di innocenza non impedisce riferimenti necessari ai coimputati in atti giudiziari connessi al patteggiamento, ma impone che tali riferimenti siano formulati con estrema cautela e senza pregiudicare l’esito dei procedimenti separati a loro carico.
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