Ordinanza n. 1933/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2025.14509, del 21/01/2025 Prot. Uscita N.0004434 del 22/01/2025, notificato da AGEA in data 22/01/2025 a mezzo p.e.c. all’Az. Cascina Pioltino Società Agricola avente ad oggetto “Regime quote latte –Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n°69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103 (di seguito anche L. 103/23)”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all’azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento: - per l’annata 1999/2000 della somma di € 121.514,24 a titolo di capitale (pag. 1 del provvedimento), di cui € 3.732,63 già riscossi (pag. 1 dell’allegato 3 al provvedimento) oltre € 11.968,56 a titolo di interessi di cui 11.697,12 già riscossi (pag. 1 dell’allegato 3 al provvedimento); - per l’annata 2001/2002 della somma di € 143.518,00 a titolo di capitale (pag. 1 del provvedimento), di cui € 0,00 già riscossi (pag. 2 dell’allegato 3 al provvedimento) oltre € 14.570,48 a titolo di interessi di cui 0,00 già riscossi (pag. 2 dell’allegato 3 al provvedimento); - per l’annata 2004/2005 della somma di € 153.765,29 a titolo di capitale (pag. 1 del provvedimento), già integralmente riscossa (pag. 3 dell’allegato 3 al provvedimento) oltre € 0.00 a titolo di interessi (pag. 3 dell’allegato 3 al provvedimento); - per l’annata 2008/2009 della somma di € 53.469,50 a titolo di capitale (pag. 1 del provvedimento), di cui € 119,25 già riscossi (pag. 4 dell’allegato 3 al provvedimento) ed € 5.416,68 a titolo di interessi di cui 5.378,87 già riscossi (pag. 4 dell’allegato 3 al provvedimento); nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresa la compensazione nazionale, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo a quattro annate lattiero-casearie e atto presupposto di compensazione nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato il provvedimento con cui AGEA, ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito dalla legge n. 103 del 2023, ha rideterminato il prelievo supplementare dovuto per le annate 1999/2000, 2001/2002, 2004/2005 e 2008/2009, chiedendo inoltre l’annullamento dell’atto presupposto di compensazione nazionale. In corso di causa la ricorrente ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia, sostenendo che l’orientamento favorevole alla competenza del TAR Lazio si sarebbe consolidato solo dopo la notificazione del ricorso. La questione processuale ha riguardato l’individuazione del giudice territorialmente competente per l’impugnazione congiunta dell’atto generale di compensazione nazionale e dei provvedimenti individuali applicativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato rilevabile d’ufficio l’incompetenza territoriale finché il giudizio non sia definito in primo grado, qualificando l’eccezione della ricorrente come sollecitazione all’esercizio di un potere officioso. Ha escluso che la precedente ordinanza cautelare, con cui era stata fissata l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., avesse determinato una decisione implicita sulla competenza: tale effetto non deriva dalle ordinanze istruttorie o interlocutorie né dalle ordinanze cautelari prive di espresso riferimento alla competenza. Nel merito della questione territoriale, il Collegio ha ritenuto che la compensazione nazionale costituisca un atto amministrativo generale, adottato senza individuazione dei singoli destinatari, e rappresenti il presupposto necessario dei successivi provvedimenti individuali di ricalcolo del prelievo. Ne consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, davanti al quale devono essere impugnati l’atto generale e gli atti applicativi. Le spese della fase sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Per le finalità di cui al comma 1 l’AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti.
Le operazioni nazionali di compensazione costituiscono il presupposto necessario per la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei singoli produttori.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
L’impugnazione di un atto amministrativo generale avente efficacia sull’intero territorio nazionale spetta al TAR Lazio, sede di Roma, anche quando sia proposta insieme all’impugnazione degli atti applicativi.
art. 15, comma 1, c.p.a.
L’incompetenza territoriale è rilevabile d’ufficio finché il giudizio non è definito in primo grado; accertata l’incompetenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato.
art. 92, comma 5, c.p.a.
Le ordinanze istruttorie o interlocutorie e le ordinanze cautelari che non contengano un espresso riferimento alla competenza non comportano una decisione implicita sulla competenza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La fissazione dell’udienza di discussione nell’ambito della fase cautelare, in assenza di una decisione espressa sulla competenza, non preclude il successivo rilievo dell’incompetenza territoriale.
Massime di principio
- L’incompetenza territoriale del TAR può essere rilevata d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche se la questione non è stata esaminata nella precedente fase cautelare.
- Un’ordinanza cautelare che si limiti a fissare l’udienza di discussione, senza adottare misure cautelari e senza esprimersi sulla competenza, non determina una decisione implicita sulla competenza territoriale.
- Quando un’operazione amministrativa nazionale è svolta senza individuare i singoli destinatari e costituisce il presupposto necessario per successivi provvedimenti individuali, essa ha natura di atto amministrativo generale.
- L’impugnazione dell’atto amministrativo generale di efficacia nazionale e dei relativi atti applicativi appartiene alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →