Sentenza n. 2228/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, U.O. Edilizia Privata-Ambito 4, avente prot. CA/219479 del 1° dicembre 2023 e notificato in data 5 dicembre 2023, con cui è stata comunicata la nullità e l’inefficacia della S.C.I.A. prot. CA/2023/111102 del 2 giugno 2023, relativa all’unità immobiliare sita in Via Leone IV n. 54, Scala C Piano S1 Int. S1 censito all’Agenzia delle Entrate al Foglio 403, p.lla 17, sub 28; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, compresa, ove occorra, la nota ufficio U.O. Amministrativa e Affari Generali-Commercio in sede Fissa/Artigianato-Municipio Roma I Centro prot. CA/2023/149222 del 4 agosto 2023, mai notificata alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Roma Capitale che ha comunicato la nullità e l’inefficacia di una SCIA relativa al mutamento di destinazione d’uso di un’unità immobiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 7 e 10 della l. 241/1990, nonché del giusto procedimento, lamentando la mancata valutazione delle osservazioni presentate e vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e sviamento. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 10, 19 e 21-nonies della l. 241/1990, degli artt. 9-bis, 22 e 23-ter del d.P.R. 380/2001, dell’art. 7 della l.r. 37/1986, delle N.T.A. del PRG di Roma Capitale, del regolamento edilizio e del regolamento di igiene comunale, nonché di una circolare amministrativa. In particolare, ha sostenuto che l’immobile avesse una legittima destinazione d’uso produttiva e che il mutamento contestato rientrasse nella medesima categoria funzionale ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001, contestando altresì la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela decisoria ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990. Roma Capitale ha eccepito il difetto d’interesse, rilevando che la società, già prima del ricorso, aveva comunicato di avere ripristinato l’uso dell’immobile conforme alla destinazione e si era resa disponibile a una verifica comunale.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità della dichiarazione comunale di nullità e inefficacia della SCIA. Ha preso atto dell’istanza depositata dalla ricorrente il 6 novembre 2025, con la quale essa ha dichiarato che era venuto meno l’interesse a ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato. Richiamando il principio della domanda, il Collegio ha affermato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso, la quale può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In presenza di una dichiarazione univoca di perdita dell’interesse, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità della domanda; nel caso concreto la dichiarazione univoca della ricorrente ha impedito l’esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Indicato tra le norme di cui la ricorrente ha dedotto la violazione, in relazione ai presupposti dell’autotutela decisoria; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 23-ter, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
Indicato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il mutamento di destinazione d’uso sarebbe avvenuto nell’ambito della medesima categoria funzionale; la questione non è stata decisa.
artt. 1, 3, 7, 10 e 19 l. 241/1990
Richiamati tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate, in particolare con riguardo alle garanzie partecipative, alla motivazione e alla disciplina della SCIA; le relative censure non sono state esaminate.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte che ha promosso il giudizio conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando il ricorrente manifesta in modo univoco e rituale il venir meno dell’interesse alla decisione della domanda di annullamento, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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