Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8389/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/06/2021 con cui la Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato inammissibili varie istanze: (1) richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del 27/03/1992 (irrevocabile il 04/06/1992), lamentando di non aver mai ricevuto notificazioni degli atti; (2) eccezione di violazione del principio di specialità rispetto al procedimento di estradizione; (3) domanda di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati, sostenendo che i reati erano stati commessi anteriormente al 1989. In cassazione il ricorrente ha dedotto carenza motivazionale, violazione di legge e violazione dell'art. 6 CEDU (giusto processo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico: l'ordinanza impugnata conteneva motivazione sufficiente (tardività della richiesta di restituzione nel termine, assenza di elementi a sostegno della violazione del principio di specialità, e riproposizione di una domanda di estinzione già precedentemente rigettata senza elementi nuovi). La cassazione ha richiamato i requisiti di specificità del ricorso ex art. 581 lett. d) e i vizi enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., osservando che il ricorso si limitava a riprodurre le istanze senza confutare dialetticamente le ragioni su cui si fondava la decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (testo previgente)

    richiamata dalla Corte quale norma che impedisce la proposta tardiva della restituzione nel termine per impugnare; la tardività della domanda ha portato all'inammissibilità

  • art. 581, lett. d), cod. proc. pen.

    richiesto per definire il contenuto minimo di specificità del motivo di ricorso in cassazione (indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno)

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che il ricorso deve enucleare specificamente il vizio denunciato fra quelli tassativi previsti dalla norma, con illustrazione della sua decisività

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    invocato dal ricorrente come parametro di giusto processo per la mancata notifica degli atti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che la dedotta violazione non fosse illustrata con specificità tale da fondare il ricorso

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione nel termine per impugnare deve essere proposta tempestivamente e conforme alle disposizioni procedurali (art. 175 c.2 previgente); la tardività è causa di inammissibilità.
  • Se si ripropone una domanda già previamente rigettata, è necessario allegare elementi di novità che giustifichino la riapertura della questione; altrimenti la domanda è inammissibile per carenza di novità.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: indicare le ragioni di fatto e di diritto, il vizio esatto fra quelli previsti dall'art. 606 c.1 e dimostrare la rilevanza decisiva del vizio rispetto al percorso argomentativo del giudice del merito (art. 581 lett. d)). Ricorsi generici o che si limitano a riprodurre istanze precedenti sono inammissibili.
  • Quando la decisione di merito poggia su più ragioni autonome, il ricorrente deve censurare tutte le rationes decisorie rilevanti; criticare solo una motivazione autonoma può rendere il ricorso inammissibile.
  • La mera allegazione di violazioni del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU) non è sufficiente: bisogna motivare concretamente come la mancata notificazione o altra condotta abbia effettivamente pregiudicato i diritti del difensore o il contraddittorio.
  • Rischi pratici: ricorsi inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende; valutare con attenzione la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.