Cassazione Penale, Sentenza n. 8389/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/06/2021 con cui la Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato inammissibili varie istanze: (1) richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del 27/03/1992 (irrevocabile il 04/06/1992), lamentando di non aver mai ricevuto notificazioni degli atti; (2) eccezione di violazione del principio di specialità rispetto al procedimento di estradizione; (3) domanda di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati, sostenendo che i reati erano stati commessi anteriormente al 1989. In cassazione il ricorrente ha dedotto carenza motivazionale, violazione di legge e violazione dell'art. 6 CEDU (giusto processo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico: l'ordinanza impugnata conteneva motivazione sufficiente (tardività della richiesta di restituzione nel termine, assenza di elementi a sostegno della violazione del principio di specialità, e riproposizione di una domanda di estinzione già precedentemente rigettata senza elementi nuovi). La cassazione ha richiamato i requisiti di specificità del ricorso ex art. 581 lett. d) e i vizi enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., osservando che il ricorso si limitava a riprodurre le istanze senza confutare dialetticamente le ragioni su cui si fondava la decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (testo previgente)
richiamata dalla Corte quale norma che impedisce la proposta tardiva della restituzione nel termine per impugnare; la tardività della domanda ha portato all'inammissibilità
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
richiesto per definire il contenuto minimo di specificità del motivo di ricorso in cassazione (indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per affermare che il ricorso deve enucleare specificamente il vizio denunciato fra quelli tassativi previsti dalla norma, con illustrazione della sua decisività
art. 616, cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
invocato dal ricorrente come parametro di giusto processo per la mancata notifica degli atti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che la dedotta violazione non fosse illustrata con specificità tale da fondare il ricorso
Massime di principio
- La richiesta di restituzione nel termine per impugnare deve essere proposta tempestivamente e conforme alle disposizioni procedurali (art. 175 c.2 previgente); la tardività è causa di inammissibilità.
- Se si ripropone una domanda già previamente rigettata, è necessario allegare elementi di novità che giustifichino la riapertura della questione; altrimenti la domanda è inammissibile per carenza di novità.
- In cassazione i motivi devono essere specifici: indicare le ragioni di fatto e di diritto, il vizio esatto fra quelli previsti dall'art. 606 c.1 e dimostrare la rilevanza decisiva del vizio rispetto al percorso argomentativo del giudice del merito (art. 581 lett. d)). Ricorsi generici o che si limitano a riprodurre istanze precedenti sono inammissibili.
- Quando la decisione di merito poggia su più ragioni autonome, il ricorrente deve censurare tutte le rationes decisorie rilevanti; criticare solo una motivazione autonoma può rendere il ricorso inammissibile.
- La mera allegazione di violazioni del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU) non è sufficiente: bisogna motivare concretamente come la mancata notificazione o altra condotta abbia effettivamente pregiudicato i diritti del difensore o il contraddittorio.
- Rischi pratici: ricorsi inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende; valutare con attenzione la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
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