Cassazione Penale, Sentenza n. 31642/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni, lamentando carenza o contraddittorietà della motivazione: sostiene che ai fini della pericolosità siano state considerate soltanto le risultanze di due procedimenti penali e che non sia stata valutata l'attualità del pericolo tenendo conto della sua detenzione continuativa dal 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: nei procedimenti per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3, d.lgs. 6/9/2011, n.159) e il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Le doglianze del ricorrente attengono al contenuto e alla valutazione di merito della motivazione (utilizzo di precedenti penali e rilievo della detenzione prolungata), profili non rimessi al controllo di legittimità se non in termini di violazione dell'obbligo di motivare. Perciò il ricorso, fondato su argomenti diversi da quelli legalmente consentiti, è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 10, comma 3)
"avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo"
Limita l'ambito del ricorso in Cassazione contro i decreti sulle misure di prevenzione alla sola violazione di legge; esclude un sindacato pieno di merito.
art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011
Impone l'obbligo di motivazione del decreto applicativo della misura; dal suo mancato assolvimento può derivare la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura per "illogicità manifesta" della motivazione (art.606, lett. e) non è utilizzabile come autonoma via di ricorso in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; va ricondotta, se del caso, alla violazione dell'obbligo di motivare.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata)
Norma storica che fonda il principio secondo cui il ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (richiamata)
Richiamo normativo che contribuisce a delimitare il grado di sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in via equitativa in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; non è uno strumento per riformare valutazioni di merito.
- Per impugnare la motivazione in sede di legittimità è necessario dimostrare che essa è inesistente o meramente apparente, ossia che vi sia un concreto vizio dell'obbligo di motivare (art.7 d.lgs.159/2011).
- Non conviene titolare il motivo di ricorso con l'art. 606, lett. e) c.p.p. quando si contesta la valutazione della pericolosità: tale argomento rischia l'inammissibilità se non ricondotto a violazione di legge.
- Questioni fattuali rilevanti (es. detenzione prolungata, uso di precedenti) devono essere trattate e documentate efficacemente nei gradi di merito; in Cassazione vanno ricondotte alla violazione di specifiche norme o all'omissione dell'obbligo di motivare.
- Ricorsi inammissibili espongono il ricorrente alla condanna per spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.
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