Sentenza n. 4190/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento 1) del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022 “Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria (art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001) a seguito di constatata inottemperanza all'ordinanza n. -OMISSIS- del 1° aprile 2021 con verbale del 22 settembre 2022”, emesso dal Comune di -OMISSIS- per ingiungere alla società ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 1° aprile 2021; 2) ove e per quanto occorra, del verbale prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022 e notificato alla società ricorrente in data 28 settembre 2022; 3) ove e per quanto occorra, della comunicazione del 12 settembre 2022 con cui il Comune di -OMISSIS- ha arbitrariamente ed unilateralmente conteggiato il termine di 90 giorni per ottemperare all'ordinanza di demolizione n. 61 del 1° aprile 2021; 4) della comunicazione del 7 ottobre 2022 con cui il Comune di -OMISSIS- ha informato la società ricorrente della archiviazione della scia presentata dalla stessa per ottemperare all'ordinanza di demolizione n. 61 del 1° aprile 2021; 5) di ogni altro atto annesso, preordinato e consequenziale ai suddetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, insieme agli atti presupposti e alla nota di archiviazione della SCIA presentata per eseguire le demolizioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per non avere ottemperato all'ordine di demolizione di opere abusive, nonché il verbale di accertamento dell'inottemperanza, la comunicazione comunale sul decorso del termine di novanta giorni e la nota con cui era stata archiviata la SCIA presentata per eseguire i lavori. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 31, 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e travisamento, sostenendo che le istanze di sanatoria presentate e poi respinte avrebbero fatto perdere efficacia all'originaria ordinanza di demolizione, imponendo al Comune di adottarne una nuova. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, buona fede, correttezza e leale collaborazione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare la complessità tecnica delle demolizioni e concedere un ulteriore termine prima di irrogare la sanzione. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, con conseguente lesione della partecipazione procedimentale, nonché l'illegittima applicazione della sanzione nella misura massima senza adeguata motivazione. Con il quarto motivo ha contestato l'archiviazione della SCIA, sostenendo che essa fosse necessaria per eseguire le demolizioni.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato: la presentazione di domande di sanatoria non determina la perdita definitiva di efficacia dell'ordine di demolizione, ma soltanto una temporanea quiescenza fino alla definizione, anche tacita, del procedimento di sanatoria; in caso di rigetto, l'ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza. Il secondo motivo è infondato: la società non ha dimostrato la particolare complessità tecnica delle demolizioni né l'esistenza di impedimenti oggettivi non superabili con l'ordinaria diligenza. Il Comune aveva peraltro atteso sia il sopralluogo sia l'adozione della sanzione, consentendo un ulteriore lasso temporale rispetto alla scadenza del termine. Il motivo relativo alla quantificazione della sanzione è infondato, poiché il Comune ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'importo massimo valorizzando la consistenza degli abusi, la loro localizzazione, l'incidenza sulla morfologia dell'area, la violazione di vincoli territoriali e l'impatto sul territorio. La mancata comunicazione di avvio non comporta l'annullamento, in applicazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990: l'ordinanza di demolizione aveva già preannunciato la sanzione in caso di inottemperanza e la società non ha dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso quanto all'an o al quantum. Le censure contro la nota di archiviazione della SCIA sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, perché la nota si limitava a chiarire che le demolizioni potevano essere eseguite senza ulteriore titolo abilitativo e non impediva né l'esecuzione dei lavori né l'adozione della sanzione. La società è stata condannata alle spese processuali nella misura di 2.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione, una volta adottato, resta efficace anche dopo la presentazione di un'istanza di sanatoria, sebbene in stato di quiescenza fino alla definizione della sanatoria; in caso di rigetto, riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce l'esito della sequenza procedimentale prevista dalla legge, una volta accertata la persistente inottemperanza.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sospende temporaneamente l'efficacia dell'ordine di demolizione, ma il rigetto dell'istanza determina la riattivazione dell'ordine senza necessità di rinnovazione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Le domande di sanatoria riferite agli abusi non impongono, dopo il loro rigetto, l'adozione di una nuova ordinanza di demolizione.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non determina l'annullamento quando l'interessato non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento; nel caso concreto l'ordinanza originaria aveva già preannunciato la sanzione e non erano stati indicati elementi utili a modificare an o quantum.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buon andamento, buona fede, correttezza e leale collaborazione non impongono all'amministrazione di concedere un ulteriore termine per adempiere in assenza di prova di impedimenti oggettivi e di una particolare complessità delle opere.
art. 3 l. 241/1990
La quantificazione della sanzione nella misura massima è legittima se sorretta da una motivazione congrua riferita alla consistenza, localizzazione, gravità e impatto territoriale degli abusi e dell'inottemperanza.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia non elimina né rende definitivamente inefficace il precedente ordine di demolizione: ne determina soltanto la quiescenza fino alla definizione della sanatoria; in caso di rigetto, l'ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ingiunzione.
- L'amministrazione può irrogare la sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione quando, decorso il termine assegnato e accertata la mancata esecuzione, l'interessato non dimostri impedimenti oggettivi o una complessità tecnica delle opere tale da giustificare un ulteriore termine.
- La quantificazione della sanzione pecuniaria nella misura massima richiede una motivazione congrua, che può fondarsi sulla consistenza degli abusi, sulla loro localizzazione, sulla violazione di vincoli territoriali e sul loro significativo impatto sul territorio.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non comporta l'annullamento dell'atto quando l'ordinanza originaria abbia preannunciato la sanzione e il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto determinare un diverso esito quanto all'an o al quantum.
- È inammissibile per carenza di interesse la contestazione della nota con cui l'amministrazione archivia una SCIA presentata per eseguire demolizioni ordinate, quando la nota chiarisca soltanto che i lavori possono essere eseguiti senza ulteriore titolo abilitativo e non impedisca né la demolizione né l'adozione di altri atti sanzionatori.
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