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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un dipendente, già alle dipendenze di un ente previdenziale poi confluito in altro ente pubblico, agiva per ottenere l'accertamento dello svolgimento, dal 31.12.2003, di mansioni ascrivibili all'Area B, posizione economica B2 o, in subordine, B1 del CCNL, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che le attività svolte consistessero nel mero inserimento dati nel sistema informatico, senza autonomia valutativa, quindi incompatibili con l'Area B. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: contestava l'interpretazione delle declaratorie contrattuali e la mancata valorizzazione della documentazione; deduceva omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la controparte avesse riconosciuto il diritto al livello rivendicato e che egli fosse stato utilizzato come 'operatore di processo'; lamentava violazioni degli artt. 115, 116, 246 e 2697 c.c./c.p.c. per l'apprezzamento delle prove, l'ammissione di testi asseritamente incapaci e la mancata considerazione di non contestazione e deposizioni; invocava l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 sostenendo il diritto al differenziale per mansioni superiori di fatto anche nel pubblico contrattualizzato; censurava il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. e, infine, la statuizione sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e il quarto motivo non specificamente autosufficienti e, nella sostanza, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, senza una puntuale critica della ratio decidendi né l'indicazione analitica delle norme asseritamente violate e del modo in cui sarebbero state mal applicate. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché la censura non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata considerazione di risultanze processuali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione della prova testimoniale e della non contestazione; inoltre, l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. risultava non adeguatamente dedotta nei termini e nei modi richiesti, essendo una nullità relativa soggetta a tempestiva eccezione e sanatoria. Il quinto motivo è stato respinto perché non risultava specificamente dedotta e sollecitata in giudizio l'attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la Corte d'appello aveva fatto applicazione della regola della soccombenza e la compensazione delle spese resta discrezionale. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame devono essere dedotti in modo specifico e riferiti a un fatto storico decisivo o a una precisa regola di diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione del principio di disponibilità della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira a sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio; la relativa nullità è relativa e va eccepita tempestivamente, altrimenti si sana.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento fattuale delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    La violazione della norma sull'applicazione del diritto non è configurabile quando la censura attacca in realtà l'accertamento dei fatti e l'interpretazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La censura richiamava il principio del trattamento economico per mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, ma è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente correlata alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è censurabile in cassazione se la parte non ha formulato una specifica richiesta indicando i mezzi istruttori da assumere.

  • art. 91 c.p.c.

    La denuncia della violazione della regola di soccombenza sulle spese è rilevante solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 24 Cost.

    Era invocato nel motivo relativo all'istruttoria, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisorio.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità relativa della testimonianza resa da persona incapace si sana se non eccepita nei termini.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso è necessario indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, compresa la tempestiva eccezione di nullità, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 346 c.p.c.

    L'eccezione di nullità della prova va reiterata in appello, altrimenti si considera preclusa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi, con indicazione puntuale della norma violata, del capo di decisione censurato e del modo in cui il giudice di merito avrebbe errato nella sussunzione del fatto.
  • Non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle prove documentali o testimoniali.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o di singole risultanze istruttorie.
  • La deduzione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede tempestiva eccezione, è soggetta a preclusione e costituisce nullità relativa sanabile se non immediatamente fatta valere.
  • Nel rito del lavoro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice è censurabile solo se la parte abbia previamente sollecitato in modo specifico l'integrazione istruttoria, indicando i mezzi di prova richiesti.
  • La censura sulle spese di lite è utilmente proponibile solo se la parte vittoriosa sia stata comunque condannata alle spese; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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