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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01493/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito alla debitrice esecutata, oltre che dei crediti e delle spese del processo esecutivo, anche delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa. Il creditore procedente sosteneva di aver anticipato materialmente l'imposta di registro e, ritenendo che il terzo pignorato si fosse liberato verso di lui, chiedeva poi la condanna della debitrice originaria al rimborso della somma anticipata, sul presupposto di dover ottenere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima. I motivi di ricorso deducevano: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere il Tribunale escluso l'interesse ad agire del creditore nonostante la necessità di munirsi di un autonomo titolo contro il debitore originario; (2) violazione degli artt. 553 e ss. c.p.c. e dell'art. 95 c.p.c., sostenendo che, una volta pagata dal terzo l'ordinanza di assegnazione, il terzo si sarebbe liberato e l'onere della registrazione avrebbe dovuto gravare sul solo debitore, con conseguente necessità di un'azione ordinaria per recuperare la spesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi solo in parte infondati e in parte inammissibili, confermando comunque il dispositivo della sentenza impugnata. Ha affermato che, se l'importo per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione era già compreso nelle spese liquidate nel processo esecutivo e poteva essere recuperato capientemente dal terzo pignorato, il creditore aveva già ottenuto piena soddisfazione e non aveva interesse a conseguire un ulteriore titolo contro il debitore originario. Ha aggiunto che, qualora invece quella somma non fosse stata recuperabile, in tutto o in parte, dal terzo, la differenza sarebbe rimasta a carico del debitore originario, ma il ricorso difettava della necessaria specificità e documentazione per dimostrare la concreta infruttuosa escussione del terzo e la capienza o incapienza dei crediti pignorati. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire manca quando il creditore ha già conseguito, in sede esecutiva, la soddisfazione della pretesa per la quale chiede un ulteriore titolo

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione può comprendere anche somme riferite alle spese, ivi incluse quelle occorrenti per la registrazione, che il creditore può pretendere nell'ambito della stessa esecuzione

  • art. 95 c.p.c.

    le spese dell'esecuzione, comprese quelle per la registrazione dell'ordinanza se liquidate nel provvedimento, seguono il regime delle spese processuali del processo esecutivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come base per imputare al debitore l'onere finanziario della registrazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata per dedurre violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale evocata per dedurre vizio motivazionale

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso era privo della necessaria specificità e della puntuale indicazione/documentazione degli atti rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione liquida anche le spese di registrazione e l'importo è concretamente recuperabile dal terzo pignorato, il creditore procedente ha già ottenuto piena soddisfazione e non ha interesse a chiedere un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario.
  • L'eventuale diritto del creditore a rivalersi sul debitore originario per le spese di registrazione sopravvive solo per la parte non effettivamente recuperabile dal terzo, ma chi invoca tale pretesa deve allegare e provare specificamente l'infruttuosa escussione del terzo o l'incapienza delle somme pignorate.
  • Il difetto di specificità del ricorso, quando impedisce di verificare il contenuto dell'ordinanza di assegnazione e la concreta capienza del credito verso il terzo, è decisivo ai fini del rigetto della censura.
  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va escluso quando l'utilità pratica perseguita è già stata conseguita in sede esecutiva attraverso il titolo esistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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