Sentenza del 20/01/2020 n. 201 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
D.l. 78/09, art. 12, co. 2 - irretroattività - Paesi black list - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'art. 12, co. 2, d.l. 78/2009 ha carattere sostanziale e, perciò, la sua efficacia non è retroattiva. Ne è conseguito che le pretese fiscali fondate sull'applicazione della norma a periodi anteriori alla sua entrata in vigore devono essere disapplicate/annullate; la norma si applica ai fatti e alle situazioni sorti dopo la data di efficacia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione retroattiva dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, che disciplina il trattamento fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list). Sosteneva che la disposizione, essendo sostanziale, non poteva essere efficacemente applicata a fatti o periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
d.l. 78/2009, art. 12, comma 2
La norma è stata interpretata come norma di carattere sostanziale che disciplina la tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi/territori a regime fiscale privilegiato (black list); per questo motivo non può avere efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Se una norma tributaria introduce o modifica il regime sostanziale di tassazione (cioè crea, aumenta o definisce un obbligo fiscale), in assenza di chiara disposizione espressa di retroattività la norma non si applica ai fatti già conclusi prima della sua entrata in vigore.
- La retroattività delle norme tributarie richiede un'espressa previsione legislativa e, comunque, deve rispettare i principi di certezza del diritto e tutela della affidabilità del contribuente.
- Le imposte o gli accertamenti fondati su una norma sostanziale introdotta dopo il periodo di riferimento del fatto imponibile sono impugnabili e, se la norma è dichiarata non retroattiva, devono essere disapplicati/annullati relativamente ai periodi anteriori all'entrata in vigore.
- Per i comportamenti o le situazioni che persistono dopo l'entrata in vigore della norma, la disposizione sostanziale è pienamente applicabile; occorre quindi distinguere tra fatti già esauriti e situazioni continuative.
- In casi simili è opportuno verificare sempre la natura sostanziale o procedurale della norma: le norme procedurali o di disciplina del processo tributario possono avere diversa portata rispetto a quelle sostanziali in tema di retroattività.
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