Cassazione Civile, Ordinanza n. 03392/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una pluralità di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, elevati a Roma per transito in corsia preferenziale in via di Portonaccio. I destinatari dei verbali avevano impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che la segnaletica stradale fosse inadeguata, che la riattivazione della corsia non fosse stata sufficientemente pubblicizzata, che vi fosse un giudicato esterno favorevole in relazione ad analoghe contestazioni e che mancasse l’elemento psicologico della violazione. In cassazione deducevano cinque motivi: 1) violazione del giudicato sostanziale esterno per effetto di precedenti decisioni favorevoli ottenute da alcuni ricorrenti; 2) omesso esame della documentazione sulla segnaletica orizzontale e verticale; 3) errata valutazione presuntiva dell’inidoneità della segnaletica e della mancata pubblicizzazione della riattivazione; 4) difetto dell’elemento psicologico e scusabilità dell’errore; 5) mancata considerazione del tema dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato di rilevazione Sirio Ves.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non decisivo il richiamo a precedenti giudizi favorevoli perché riferiti a verbali e fatti diversi, quindi privi di efficacia di giudicato nel presente processo. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva già esaminato la documentazione prodotta e accertato in fatto l’adeguatezza della segnaletica e la pubblicizzazione della riattivazione della corsia, sicché le censure investivano in realtà il merito dell’apprezzamento probatorio. Quanto all’elemento soggettivo, ha ribadito che nelle sanzioni amministrative è sufficiente l’accertamento della violazione e opera una presunzione di colpa, gravando sull’autore l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa; nella specie il giudice di merito aveva escluso la scusabilità dell’ignoranza del divieto. Infine, la censura sull’autorizzazione dell’apparato di rilevazione è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità e novità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 3 L. n. 689 del 1981
nelle violazioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta, ma opera una presunzione di colpa a carico dell’autore, che deve provare di aver agito senza colpa
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in altro giudizio può spiegare efficacia riflessa solo se la nuova controversia concerne la medesima situazione giuridica o un diritto dipendente da quella già definita; non basta la mera analogia tra fatti o provvedimenti diversi.
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’accertamento della violazione è sufficiente ai fini della responsabilità, salvo prova contraria dell’assenza di colpa o della sussistenza di un errore scusabile concretamente non superabile con l’ordinaria diligenza.
- Il vizio di omesso esame non sussiste quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la documentazione prodotta e abbia motivatamente attribuito maggior peso ad alcuni elementi probatori.
- La censura di legittimità non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie o in una richiesta di rivalutazione del fatto, attività riservata al giudice di merito.
- Le contestazioni su questioni nuove o non specificamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili in cassazione per difetto di specificità e novità.
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