Sentenza n. 22/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 1974/2025, resa tra le parti, il 23 giugno 2025, con cui era respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del 25 giugno 2024 n. 06/562 e prot. 283548, con cui la Direzione Sviluppo Attività Produttiva – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore del Comune di Catania ha respinto l’istanza presentata il 18 aprile 2024 per l’installazione di un chioschetto per la vendita di dolciumi all’interno del marciapiede lato sud-est di piazza Stesicoro antistante civ, n.60; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di concessione di suolo pubblico per l'installazione di un chioschetto per la vendita di dolciumi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il diniego comunale del 25 giugno 2024, con cui era stata respinta l'istanza per l'installazione di un chioschetto sul marciapiede di piazza Stesicoro. Deduceva che il Comune, pur essendo tenuto a programmare le aree destinate ai posteggi, a fissare i criteri di assegnazione e a indire procedure di evidenza pubblica, era rimasto inerte. Secondo l'appellante, tale inerzia non avrebbe potuto giustificare il diniego, ma avrebbe imposto il rilascio della concessione, eventualmente con efficacia temporanea fino all'adozione della programmazione. Contestava inoltre l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, negava di avere l'onere di attivare gli strumenti contro l'inerzia amministrativa, lamentava l'assenza di prova circa l'imminente approvazione del piano e censurava il riferimento del TAR all'art. 10-bis della l. 241/1990. Con un secondo motivo contestava la compensazione delle spese di primo grado. Il Comune sosteneva invece che il regolamento comunale del 20 marzo 2023 imponesse inderogabilmente l'assegnazione delle aree mediante procedura a evidenza pubblica e che fossero in corso gli adempimenti attuativi. In appello il Comune richiamava anche la previsione regolamentare che esclude la collocazione di chioschi nel centro storico e contestava l'ammissibilità di nuova documentazione depositata dall'appellante.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisivo che l'appellante non avesse impugnato, né autonomamente né insieme al diniego, il regolamento comunale presupposto, specificamente nella parte in cui imponeva la procedura concorsuale per l'assegnazione dell'area. Il diniego era quindi fondato su una disciplina regolamentare non contestata, che impediva l'assegnazione diretta del sito. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'appellante non aveva attivato gli strumenti processuali diretti a contrastare l'eventuale inerzia comunale nella pubblicazione del bando. Ha escluso che l'inerzia dell'amministrazione potesse trasformarsi in un obbligo generalizzato e incondizionato di accogliere l'istanza privata o di consentire l'avvio dell'attività senza il previo espletamento della procedura prevista. Ha precisato, richiamando la giurisprudenza, che il rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è in assoluto precluso rispetto ad atti generali o normativi non legislativi, quando siano individuabili interessi legittimi differenziati e qualificati; tale rilievo, tuttavia, non conduceva all'accoglimento dell'appello. La documentazione relativa ad altro procedimento è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione. Il richiamo all'art. 10-bis della l. 241/1990 è stato giudicato ultroneo, mentre il Collegio ha escluso dal giudizio motivazioni ulteriori non esplicitate nell'atto impugnato. Respinto il motivo principale, è stato respinto anche quello sulle spese di primo grado. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
generalizzato e incondizionato obbligo di assentire tali istanze
L'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze private non si traduce in un obbligo generalizzato di accoglierle né legittima l'esercizio dell'attività richiesta in assenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
artt. 31 e 117 c.p.a.
non vi è una preclusione assoluta all’esperibilità del rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., nei confronti degli atti generali o normativi non legislativi
Il rito avverso il silenzio può essere esperito anche in relazione ad attività generali, programmatorie o pianificatorie non legislative, purché il ricorrente dimostri la titolarità di un interesse legittimo differenziato e qualificato; l'attività può essere dovuta nell'an, pur restando discrezionale nel quomodo e nel quid.
art. 104 c.p.a.
violazione dell’art. 104 c.p.a.
Il Comune ha contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale in appello, ma il giudice ha ritenuto non necessario esaminare l'eccezione, poiché la documentazione era comunque irrilevante ai fini della decisione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
ripropone l’eccezione non esaminata dalla sentenza appellata, ai sensi dell’art. 101, comma 2°, del c.p.a.
La riproposizione in appello di una questione non esaminata dal primo giudice non ha inciso sulla decisione, definita sulla base della mancata impugnazione del regolamento presupposto.
art. 10-bis l. 241/1990
ultroneo richiamo all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990
Il riferimento all'art. 10-bis è stato ritenuto non rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando un diniego di concessione di suolo pubblico è fondato su un regolamento comunale che impone l'assegnazione dell'area mediante procedura concorsuale, il destinatario che intenda contestare tale presupposto deve impugnare il regolamento, autonomamente o insieme al provvedimento applicativo; in mancanza, la previsione regolamentare resta vincolante nel giudizio sul diniego.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'adozione di atti programmatori o nella pubblicazione del bando non si traduce in un obbligo generalizzato e incondizionato di accogliere l'istanza privata né consente di esercitare l'attività richiesta eludendo la procedura di assegnazione prevista dalla disciplina vigente.
- Il rito avverso il silenzio può essere utilizzato anche nei confronti di attività generali, programmatorie o pianificatorie non legislative quando il privato dimostri un interesse legittimo differenziato e qualificato; l'attività deve essere dovuta quanto all'an, mentre il quomodo e il quid possono restare affidati alla discrezionalità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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