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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31792/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego privatizzato. Alla lavoratrice venivano impartiti due ordini di servizio relativi a uno spostamento logistico all’interno dell’ufficio; successivamente il datore di lavoro richiamava l’inosservanza di tali ordini e veniva irrogato un rimprovero scritto. La lavoratrice contestava la legittimità della sanzione, deducendo in cassazione tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970, dell’art. 55-bis d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 7 del CCNL 6.5.2010, assumendo che la sanzione fosse stata applicata senza previa contestazione dell’addebito e che la Corte d’appello avesse confuso la contestazione disciplinare con le mere difese del dipendente rispetto agli ordini di servizio; (2) violazione dell’art. 7 del CCNL 6.5.2010, sostenendo che il rimprovero scritto non sarebbe una sanzione tipica o equivalente alla censura scritta; (3) violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento, prospettando l’applicabilità delle garanzie partecipative proprie del procedimento amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una diversa ricostruzione e interpretazione degli atti datoriali e della difesa della lavoratrice, operazione non consentita in sede di legittimità se non mediante specifica denuncia della violazione dei canoni ermeneutici, qui non dedotta in modo corretto. Ha reputato il secondo motivo inammissibile perché fondato su un travisamento della ratio decidendi e dei fatti: la sanzione applicata era un vero e proprio rimprovero scritto, assimilabile alla censura, e non una mera correzione informale del comportamento. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché, nel pubblico impiego privatizzato, non si applica la disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 agli atti datoriali, essendo sufficiente la contestazione dell’addebito disciplinare. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi erano formalmente incardinati su violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha rilevato che in concreto miravano a una rivalutazione del merito e degli atti, non consentita in cassazione.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    richiamato quale norma sulla previa contestazione disciplinare; la Corte ribadisce che il contraddittorio disciplinare richiede contestazione dell’addebito idonea a consentire la difesa del lavoratore.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 150/2009

    richiamato dalla ricorrente e dalla sentenza come disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, in alternativa alle garanzie del procedimento amministrativo generale.

  • art. 7 CCNL 6.5.2010

    norma collettiva invocata per contestare la tipicità della sanzione e per sostenere la necessità della contestazione formale dell’addebito.

  • art. 1324 c.c.

    gli atti unilaterali sono soggetti, quanto all’interpretazione, ai criteri di cui ai contratti; in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura a quella data dal giudice di merito senza dedurre specifica violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 55-bis, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per affermare che il rimprovero scritto è una sanzione disciplinare formalmente prevista nell’ambito del pubblico impiego.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    ritenuto non applicabile agli atti datoriali nel pubblico impiego privatizzato; non opera quindi l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato sull’inapplicabilità della L. n. 241/1990.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare l’interpretazione di atti unilaterali o contratti solo perché se ne propone una lettura diversa e più favorevole alla parte ricorrente; occorre invece dedurre specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indicare quali regole siano state violate.
  • Nel procedimento disciplinare del lavoro subordinato la garanzia essenziale è la contestazione dell’addebito idonea a consentire una difesa effettiva; non è decisivo il formalismo, ma la sostanza del contraddittorio.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la sanzione del rimprovero scritto integra una vera sanzione disciplinare tipica e non una mera correzione informale del comportamento.
  • Agli atti datoriali nel pubblico impiego privatizzato non si applica la disciplina generale dell’avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990, poiché il meccanismo partecipativo rilevante è quello proprio del procedimento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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