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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10344/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano per vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (per importo ritenuto 'esiguo'): la difesa sosteneva, in termini generici, che la somma di euro 400,00 fosse tale da giustificare l'attenuante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'attenuante, osservando che l'importo contestato (euro 400,00) non poteva considerarsi esiguo e che la pena era congrua rispetto all'indebito profitto (più centinaia di euro). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui il ricorrente è stato condannato; richiamata come titolo del fatto per cui è stata valutata la pena, senza che la decisione modifichi il significato della norma stessa

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante relativa all'esiguità del danno o del profitto è stata interpretata dalla Corte in senso restrittivo: una somma di euro 400,00 è stata ritenuta non "esigua" nel contesto istruttorio e in rapporto all'indebito profitto complessivo, e pertanto l'attenuante è stata correttamente esclusa

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di applicazione dell'art. 616 c.p.p. come parametro giurisprudenziale per valutare la colpa ai fini della condanna alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (esiguità del danno/profitto) richiede valutazioni concrete e motivate: affermazioni generiche che non contestualizzano l'importo rispetto al profitto complessivo e alla situazione economica del reo sono insufficienti
  • La Corte d'appello deve esprimersi in modo coerente e logico sulla richiesta di attenuante; una motivazione che evidenzia la rilevanza economica della somma e la congruità della pena è idonea a respingere la censura
  • Ricorsi che si limitano a censure apodittiche e non sviluppano argomentazioni probatorie o di fatto rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando emergano profili di colpa nella condotta processuale
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per importo esiguo è utile indicare elementi oggettivi e soggettivi (contesto temporale, valore reale dell'importo, condizioni economiche del reo, rapporto tra somma e profitto illecito) e richiamare prova documentale ove possibile

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