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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1997 e 1998, con i quali l'Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori ricavi e un maggior reddito imponibile ai fini IVA e IRAP per la società, nonché maggiori redditi da partecipazione ai fini IRPEF per i soci. In particolare, lamentavano il mancato riconoscimento dei costi collegati ai maggiori ricavi, l'insufficiente motivazione degli avvisi per il rinvio al processo verbale di constatazione, l'inversione dell'onere della prova e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al socio M.V., avendo egli aderito al condono previsto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, con compensazione integrale delle spese tra tale contribuente e l'Agenzia. Per gli altri ricorrenti, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché tutti i motivi violavano l'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: mancavano i quesiti di diritto per i motivi di violazione di legge e il momento di sintesi per il motivo relativo alla motivazione. Gli altri ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    richiama la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    Il condono fiscale ha consentito al socio M.V. di definire la lite relativa all'anno 1997. La pendenza della lite deve essere valutata in senso formale e non è esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze depositate nel periodo di applicazione della norma, i motivi di ricorso per cassazione dovevano contenere quesiti di diritto, quando fondati su violazioni di legge, oppure un chiaro e sintetico momento di sintesi per le censure relative alla motivazione. La loro omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, nn. 1-5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere funzionale all'enunciazione del principio di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe applicare.

  • Art. 116 c.p.c.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e al mancato riconoscimento dei costi connessi ai maggiori ricavi, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    È stato invocato dai ricorrenti per contestare la motivazione degli avvisi di accertamento e il rinvio al processo verbale di constatazione; anche questa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.

  • Art. 2697 c.c.

    È stato invocato per denunciare una presunta inversione dell'onere della prova sulla fondatezza della pretesa tributaria, senza che la Corte esaminasse il merito della doglianza.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009, ma la norma continuava ad applicarsi alle sentenze depositate anteriormente, come quella oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili alla data della sentenza impugnata; la successiva abrogazione di una norma processuale non elimina necessariamente gli effetti della sua applicazione ratione temporis.
  • Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la mancanza dei quesiti di diritto o del momento di sintesi per i vizi motivazionali comportava l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle contestazioni sostanziali.
  • La pendenza formale della lite può essere sufficiente per accedere a un condono fiscale, anche se il ricorso viene successivamente dichiarato inammissibile o improcedibile.
  • La definizione agevolata può produrre effetti limitati alla posizione del singolo contribuente che vi aderisce; le posizioni degli altri coobbligati o soci restano soggette all'esito del giudizio.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, il fatto decisivo contestato e, quando richiesto, il quesito o la sintesi del vizio denunciato.

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