Corte di giustizia, Ordinanza C-256/24
Order of the Court (Sixth Chamber) of 3 October 2024. — XH v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Official – Compliance with the judgment of 25 June 2020, XH v Commission (T-511/18, EU:T:2020:291) – Decision not to include the name of the appellant on the list of officials promoted as part of the 2021 promotion exercise – Action for annulment and for damages – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-256/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di XH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non promuoverla nel 2021 e aveva respinto la domanda risarcitoria. Tutti i sette motivi sono stati ritenuti, in tutto o in parte, manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, poiché non specifici, diretti a una nuova valutazione dei fatti o privi di prova di una distorsione manifesta. La Corte ha inoltre ribadito che, in appello, non può sostituirsi al Tribunale nella valutazione del merito o delle prove.
Impugnazione in materia di funzione pubblica UE: la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi contro la sentenza che aveva respinto il ricorso di un’ufficiale per l’annullamento del mancato avanzamento e il risarcimento danni.
La questione giuridica
Se i sette motivi di impugnazione fossero sufficientemente chiari e specifici per consentire il controllo di legittimità della Corte, e se il Tribunale avesse errato nel respingere il ricorso per annullamento e risarcimento relativo alla decisione della Commissione di non includere il nome della ricorrente nell’elenco dei promossi nell’esercizio di promozione 2021, inclusi i profili di motivazione, istruzione della causa, valutazione comparativa dei meriti, conflitti di interesse e pretesa violazione del precedente giudicato del 25 giugno 2020.
Principio di diritto
In sede di impugnazione la Corte controlla solo questioni di diritto: i motivi devono indicare in modo preciso le parti della sentenza censurate e gli errori di diritto dedotti; non è ammissibile chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, salvo distorsione manifesta e specificamente dimostrata. Nel caso di specie, la Corte ha respinto l’impugnazione in quanto i motivi erano per lo più vaghi, miravano a una rivalutazione del merito o non dimostravano alcuna distorsione, confermando così il rigetto del ricorso contro il mancato avanzamento della ricorrente e condannandola alle proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 91 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 93 e 94 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Mancato avanzamento di una funzionaria e impugnazione davanti alla Corte di giustizia
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Sezione sesta, resa ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, in un’impugnazione in materia di funzione pubblica dell’Unione. La controversia riguarda la decisione della Commissione europea di non includere il nome di XH nell’elenco dei funzionari promossi nell’esercizio 2021 e la conseguente domanda di annullamento e di risarcimento danni.
Fatti e procedimento
XH aveva già agito davanti al Tribunale ai sensi dell’articolo 270 TFUE chiedendo l’annullamento della decisione di non promuoverla, pubblicata nell’Administrative Notice n. 31-2021 del 10 novembre 2021, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito. Il Tribunale, con sentenza del 7 febbraio 2024 nella causa T-353/22, ha respinto il ricorso. XH ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama innanzitutto le regole sull’ammissibilità dell’impugnazione:
- articolo 256 TFUE e articolo 58 dello Statuto, che limitano l’impugnazione alle questioni di diritto;
- articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che impongono di indicare con precisione gli elementi contestati e i motivi giuridici;
- articolo 181 del regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza motivata un’impugnazione manifestamente irricevibile o infondata.
Sul merito delle censure vengono inoltre in rilievo l’articolo 270 TFUE, l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, gli articoli 41 e 47 della Carta, nonché varie disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale sugli atti processuali, le misure di organizzazione del procedimento, le misure istruttorie e l’udienza.
Motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente
L’Avvocato generale ha ricostruito sette motivi di impugnazione:
- distorsione degli elementi di prova;
- violazione di norme processuali per aver ritenuto la decisione esplicita di rigetto del reclamo priva di contenuto autonomo;
- mancata celebrazione dell’udienza e difetto di esame delle misure di organizzazione del procedimento e istruttorie richieste;
- insufficienza della motivazione della decisione di non promuovere;
- irregolarità nelle procedure di promozione 2017, 2020 e 2021 e mancata esecuzione della sentenza del 25 giugno 2020, XH v Commissione, T-511/18;
- mancata comparazione imparziale dei meriti per conflitti di interesse;
- errore manifesto di valutazione dell’autorità che ha disposto la promozione nel 2021.
Ragionamento della Corte sull’ammissibilità dei motivi
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui un’impugnazione è ammissibile solo se individua chiaramente la parte della sentenza censurata e gli argomenti di diritto che sorreggono la critica. Un motivo formulato in modo vago o che si limita a riprodurre le censure già svolte in primo grado è manifestamente irricevibile.
La Corte ribadisce anche che la valutazione dei fatti e delle prove spetta in via esclusiva al Tribunale; in appello essa può essere sindacata solo se la ricorrente dimostra una distorsione manifesta, evidente dagli atti senza necessità di una nuova valutazione.
Applicando tali criteri:
- il primo motivo è respinto come manifestamente irricevibile, perché si limita a un elenco di prove asseritamente trascurate senza indicare con precisione l’errore di diritto;
- il secondo motivo è respinto come manifestamente irricevibile, poiché non formulato con chiarezza e precisione sufficiente;
- il terzo motivo è respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato: la richiesta di udienza era, in sostanza, una richiesta di audizione di testimoni o di ulteriori accertamenti, e il Tribunale aveva motivato chiaramente la scelta di decidere senza fase orale e di non adottare le misure richieste, ritenute irrilevanti;
- il quarto motivo è respinto come manifestamente irricevibile, poiché la censura sulla motivazione tende in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito;
- il quinto motivo è respinto come manifestamente irricevibile, perché mira a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali del Tribunale in tema di presunta mancata esecuzione della sentenza del 2020 e di persistenza dell’impatto del rapporto di prova intermedio;
- il sesto motivo è respinto come manifestamente irricevibile, dato che la ricorrente non dimostra in modo sufficientemente preciso la distorsione dei fatti e tenta in realtà una nuova valutazione delle circostanze relative ai conflitti di interesse;
- il settimo motivo è respinto come manifestamente irricevibile, perché non individua con precisione l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale nel ritenere che l’autorità di nomina non avesse ecceduto il proprio margine di discrezionalità.
Decisione e spese
La Corte ha quindi dichiarato che l’impugnazione deve essere respinta integralmente, in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondata. In tema di spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla Commissione, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principi riaffermati
La pronuncia conferma tre punti centrali per il contenzioso della funzione pubblica UE:
- l’impugnazione non può trasformarsi in un riesame del merito;
- la censura per distorsione dei fatti richiede una dimostrazione precisa e puntuale;
- la richiesta di audizione, di misure istruttorie o di riesame della motivazione deve essere sorretta da argomentazioni giuridiche specifiche, altrimenti è destinata all’inammissibilità.
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