Sentenza del 23/01/2015 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Parti - Atto tributario - Notifica a società estinta - Impugnazione - Legittimazione attiva dell'ex liquidatore - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha riconosciuto che l’ex liquidatore non è privo del diritto di difesa. Egli è legittimato a proporre ricorso contro l’atto impositivo notificato alla società estinta, anche quando deduca l’inesistenza della notificazione stessa. La decisione afferma quindi la possibilità di sottoporre l’atto al controllo giurisdizionale, senza che l’estinzione della società impedisca automaticamente l’impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ex liquidatore ha impugnato un atto impositivo notificato a una società ormai estinta. La questione riguardava la sua legittimazione attiva a proporre ricorso, anche per contestare l’inesistenza giuridica dell’atto e della relativa notificazione, nonostante l’estinzione della società.
Norme richiamate
Articolo 24 della Costituzione
Il diritto di difesa impedisce di negare all’ex liquidatore la possibilità di contestare un atto impositivo riferito a una società estinta, anche sotto il profilo dell’inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- L’estinzione di una società non preclude automaticamente all’ex liquidatore la legittimazione a impugnare atti tributari riferiti alla società.
- Chi rivestiva il ruolo di liquidatore può agire per tutelare il proprio diritto di difesa, soprattutto quando l’atto notificato potrebbe produrre conseguenze personali o processuali.
- La contestazione dell’inesistenza dell’atto o della notificazione può essere proposta anche dal soggetto che deduce proprio tale inesistenza.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la validità sostanziale della pretesa tributaria e la legittimazione processuale a contestare l’atto: quest’ultima può sussistere anche se la società destinataria è estinta.
- La legittimazione a ricorrere non implica necessariamente che il ricorrente abbia ragione nel merito; consente soltanto l’esame giudiziale delle contestazioni.
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