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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8137/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sul legittimo impedimento del difensore (artt. 178, 179 e 420-ter c.p.p.), perché la difesa non ha potuto partecipare per impegno in altro procedimento; 2) vizio di motivazione e mancanza di logica nella valutazione probatoria (violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio"), con particolare richiamo al fatto che l'imputato sarebbe stato amministratore della società solo da ottobre 2012 e quindi non avrebbe responsabilità sulle fatture fittizie; 3) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice o come mera omissione di vigilanza (art. 217 comma 2 L.f. invocato); 4) apparente motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (art. 133 e 62-bis c.p.). Il contesto processuale rilevante è la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ritenuta in continuazione con precedenti sentenze, con pena complessiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sinteticamente: il ricorso è generico e reiterativo rispetto ai motivi già confutati in appello; il primo motivo sul legittimo impedimento è infondato perché l'istanza di rinvio era generica e intempestiva e non rispettava i requisiti richiesti per il legittimo impedimento del difensore; il secondo motivo (vizio di motivazione) non supera il vaglio di legittimità perché la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato era di carattere congetturale e non suffragata da elementi probatori emersi nel processo; sul punto della qualificazione del reato la Corte ha ritenuto provato il dolo di frode (bancarotta fraudolenta documentale) alla luce dell'insieme probatorio, compresa la ricezione della contabilità da parte dell'imputato (ricevuta del 17/12/2013) e il quadro di fatture e contabilità fittizie ricostruito dal curatore fallimentare; quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato la valutazione di merito che non ha riscontrato elementi di meritevolezza tali da ridurre la pena, anche considerata la complessità e gravità dell'impianto fraudolento. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ammenda a favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma citata nell'ambito delle nullità e garanzie procedurali; la Corte osserva che l'eccezione era generica e non soddisfaceva i requisiti formali sostanziali richiesti

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata insieme ad altre norme sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia adeguatamente provato il legittimo impedimento

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ricorda i requisiti applicativi (come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) che devono essere rispettati per ottenere il rinvio

  • art. 420-ter, comma 5 c.p.p. (giurisprudenza Sez. U.)

    La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite, elenca i criteri necessari per il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore (prospettazione tempestiva, specificazione delle ragioni, assenza di altri difensori, impossibilità di sostituzione)

  • art. 533 c.p.p.

    Principio del giudizio di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte sottolinea che il ricorrente deve prospettare alternative plausibili e sostenute da elementi processuali per far valere la sussistenza di un ragionevole dubbio

  • art. 217 comma 2 L.f.

    Richiamato dal ricorrente per una diversa qualificazione del fatto (bancarotta semplice/omessa vigilanza); la Corte ha ritenuto che i fatti e le modalità indichino invece bancarotta fraudolenta documentale

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione: applicata per computare l'aumento di pena (determinazione aggiuntiva di 8 mesi per la continuazione con precedenti reati fiscali)

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per le attenuanti: la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi di meritevolezza tali da giustificare un concreto discostamento dai minimi edittali

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che disciplina le attenuanti generiche speciali: la Corte ha osservato che non sono stati prodotti elementi che giustifichino l'applicazione di dette attenuanti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è necessario che l'istanza sia tempestiva e contenga elementi specifici: indicazione puntuale della contemporaneità degli impegni, ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nell'altro procedimento, assenza di co‑difensori o impossibilità di sostituzione e comunicazioni/interazioni con l'altro Ufficio giudiziario quando rilevanti; istanze generiche o presentate all'ultimo momento rischiano di essere respinte.
  • In sede di cassazione, la mera riproposizione di censure già decise in appello senza confronto critico con la motivazione di merito è spesso dichiarata inammissibile o manifestamente infondata: il ricorrente deve indicare con precisione i profili di illogicità, contraddizione o insufficienza e motivare perché la ricostruzione alternativa sia sostenibile alla luce degli elementi di prova acquisiti.
  • Per contestare la valutazione probatoria che ha portato alla condanna (principio del "di là di ogni ragionevole dubbio"), l'imputato deve prospettare chiavi di lettura alternative plausibili e fondate su elementi processuali concreti; spiegazioni meramente ipotetiche o congetturali non superano il vaglio di legittimità.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto (es. bancarotta semplice vs fraudolenta) richiede l'analisi puntuale degli elementi costitutivi dell'illecito: per ritenere la bancarotta fraudolenta occorrono indizi che dimostrino dolo di sottrazione/occultamento o creazione di documentazione fittizia; se tali elementi risultano provati nel contesto probatorio, la riformulazione in termini di colpa semplice è poco percorribile.
  • Sul tema delle attenuanti generiche, il giudice deve motivare adeguatamente ogni discostamento dai minimi edittali: la parte che chiede la diminuzione della pena deve proporre elementi concreti di meritevolezza; al contrario, la presenza di un sistema fraudolento complesso e di rilevanti profili di frode fiscale giustifica il rifiuto delle attenuanti o l'adesione al minimo edittale.
  • Ricorsi generici, ripetitivi o che non affrontano nello specifico le argomentazioni della sentenza impugnata espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammende) ai sensi dell'ordinamento.

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