Cassazione Penale, Sentenza n. 324/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) censura sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), contestando la prova della conoscenza, da parte dell'imputato, della presenza della vittima nell'abitazione e dunque l'esistenza del dolo omicida (si deduceva invece mera volontà di danneggiare il bene immobile o il dolo eventuale). (2) censura sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e sulla determinazione della pena (artt. 62 n.6, 62-bis, 69 c.p.), nonché sulla valutazione della continuazione e della misura applicata per il reato di maltrattamento di animali (capo D).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la ricostruzione di merito secondo la quale l'imputato aveva sparso un ingente quantitativo di carburante (circa 25 litri) davanti alla porta di un appartamento abitato, che si è incendiato provocando intossicazione della donna e la morte di due animali domestici; ha ritenuto congrua la qualificazione del reato come tentato omicidio in concorso con incendio, sulla base della idoneità del mezzo (fuoco alimentato da idrocarburi), del luogo preso di mira, dell'occlusione delle vie di fuga e delle circostanze fattuali e probatorie (minacce precedenti, conoscenza delle abitudini della vittima, latrato dei cani, intercettazioni e ammissioni). La Cassazione ha inoltre respinto le critiche al bilanciamento delle circostanze e alla dosimetria della pena, confermando la legittimità delle valutazioni di merito; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Regola la partecipazione al reato e il concorso di persone; utilizzata per ricondurre l'azione di DE MEI alla disciplina del concorso di reati (reati multipli commessi dall'imputato).
Codice penale, art. 575
Delitto di omicidio: la Corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio (artt. 56 e 575) per l'idoneità e la pericolosità del mezzo impiegato (incendio con idrocarburi) e per gli elementi soggettivi ricostruiti.
Codice penale, art. 576 n.1
Aggravante riferita a modalità insidiose o di particolare pericolo: il fuoco alimentato da idrocarburi è stato qualificato come mezzo insidioso/particolarmente pericoloso.
Codice penale, art. 577 n.2
Aggravante contestuale relativa a finalità del reato (commesso per commettere l'estorsione): la Corte ha riconosciuto il nesso tra incendio e atto estorsivo.
Codice penale, art. 629
Estorsione (tentata): il fatto è stato inquadrato anche come tentata estorsione nei confronti della vittima, elemento che congiungeva le finalità dell'azione incendiaria.
Codice penale, art. 423
Incendio doloso dell'abitazione: la Corte ha confermato la rilevanza autonoma del reato di incendio e il possibile concorso con il tentato omicidio, non essendo identiche le finalità e i pericoli protetti.
Codice penale, art. 544-ter
Maltrattamento e sevizie contro gli animali: la condotta verso i due animali è stata sanzionata con pena commisurata alla pluralità delle vittime animali (aumento giustificato dalla presenza di due animali).
Codice penale, art. 62 n.6
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno: riconosciuta dal giudice di merito e tenuta in conto nel bilanciamento, sebbene la Corte abbia ritenuto congruo il mantenimento della equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
Codice penale, art. 62-bis
Atti interruttivi della causazione del reato (riabilitazione/altre attenuanti connesse): richiamato nel quadro delle attenuanti e del bilanciamento; la valutazione resta rimessa al giudice di merito.
Codice penale, art. 69
Valutazione delle circostanze e del giudizio di bilanciamento: la Cassazione ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento, sindacabile solo per vizio motivazionale.
Codice penale, art. 82
Errore sulla persona: la Corte ricorda che l'errore sulla persona non esclude la responsabilità (art. 82 c.p.), quindi eventuali scambi di destinatario dell'aggressione non mutano la responsabilità penale.
Codice penale, art. 586
Delitto colposo per omicidio: la Corte indica che, se l'agente prova l'assenza di dolo, la fattispecie avrebbe altra qualificazione; nel caso in esame non è stata fornita tale prova dall'imputato.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze del rigetto del ricorso: condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Richiamato come reato commesso a pochi giorni di distanza e considerato nel quadro della personalità criminale dell'imputato ai fini del bilanciamento e della valutazione della pericolosità.
Massime di principio
- In caso di incendio doloso con utilizzo di idrocarburi in un'abitazione, la valutazione dell'idoneità del mezzo a cagionare la morte è centrale: quantità di carburante, luogo (abitazione), ostruzione delle vie di fuga e diffusività del fuoco sono elementi che possono sostenere la configurazione del tentato omicidio.
- Le minacce pregresse, le intercettazioni, le ammissioni e la conoscenza delle abitudini della vittima sono elementi indiziari forti per provare l'elemento soggettivo (dolo diretto o dolo alternativo) e non possono essere facilmente neutralizzati da mere allegazioni difensive generiche.
- Quando l'agente sostiene di non aver saputo della presenza di persone nell'obiettivo dell'azione pericolosa, compete a lui produrre elementi positivi circa le verifiche effettuate; in mancanza, il giudice può ritenere logicamente probabile la consapevolezza della presenza umana e qualificare il fatto come reato doloso.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la congruità e la motivazione, non la singola scelta valutativa, salvo vizio motivazionale.
- L'esistenza di altri mezzi più 'semplici' per arrecare un danno non esclude la responsabilità quando l'autore ha effettivamente scelto un mezzo particolarmente idoneo e pericoloso: la modalità concreta dell'azione rileva più di ipotesi alternative non realizzate.
- In presenza di reati plurimi e di continuazione, il giudice può valorizzare la gravità complessiva della condotta e la personalità criminosa dell'imputato nel determinare la pena complessiva, nel rispetto dei limiti di legge.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, l'imputato dovrebbe documentare verifiche concrete sull'assenza di persone, contestare specificamente e con evidenze le risultanze probatorie (es. intercettazioni, ammissioni) e proporre elementi idonei a dimostrare l'assenza del dolo o la sussistenza solo di dolo eventuale.
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