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Ordinanza

Ordinanza n. 585/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - dell’Avviso dell’esito della prova scritta del 6 maggio 2024 - D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, come modificato con Decreto del 29 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE(U).0076336.29-05-2024 (con esso impugnato) per esserle stato attribuito dapprima un punteggio di 57 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e successivamente a seguito di detta rettifica punti 58; - in parte qua, dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell’8 giugno 2023) avrebbe dovuto essere quella corretta; più precisamente, nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11/11/2024 l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - DPIT n. 2187 del 9 agosto 2024 e della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 con esso approvata, nelle parti di seguito specificate; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - DPIT n. 2206 del 19 agosto 2024 e della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 con esso rettificata, nelle parti di seguito specificate; - ove occorra, dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - DPIT n. 124319 del 9 agosto 2024, di assegnazione ai ruoli regionali della Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023; - ove occorra e possa e nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli atti, ancorché non conosciuti, relativi all’assegnazione degli idonei ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse; - di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\2\2026 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. DPIT 3827 del 18.12.2025 e della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023 con esso rettificata, allegata e costituente parte integrante del decreto medesimo, nelle parti d’interesse.

Giustizia amministrativa202406148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria generale nazionale rettificata della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici, nonché gli atti relativi all'esito della prova scritta e ai quesiti somministrati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici disciplinata dal D.M. n. 107/2023, lamentando l'attribuzione iniziale di 57 punti, successivamente rettificata a 58, a fronte della soglia di 60 punti necessaria per il superamento della prova, nonché l'erroneità di alcuni dei cento quesiti somministrati. Con motivi aggiunti ha impugnato i decreti ministeriali di approvazione e rettifica della graduatoria generale nazionale, l'assegnazione ai ruoli regionali e gli atti connessi; con un ulteriore atto depositato il 24 febbraio 2026 ha impugnato il decreto ministeriale di rettifica della graduatoria del 18 dicembre 2025. Poiché l'ultimo atto recante motivi aggiunti incide su una graduatoria con un elevato numero di controinteressati, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha esaminato i vizi dedotti contro l'esito della prova, i quesiti o la graduatoria. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata con gli ultimi motivi aggiunti, autorizzandone la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il Ministero dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale degli ultimi motivi aggiunti e dell'ordinanza, un elenco dei controinteressati e un avviso recante gli elementi indicati in motivazione, mantenendo online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciando alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato adempimento è espressamente previsto a pena di improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alle altre norme richiamate, la base processuale per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di numerosi controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente di autorizzare forme particolari di notificazione quando il numero dei destinatari o le difficoltà di reperimento degli indirizzi rendano difficoltosa la notificazione ordinaria.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione di una graduatoria coinvolge un numero elevato di controinteressati e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un avviso contenente l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli estremi degli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'indicazione dei controinteressati e le modalità per seguire il processo, unitamente al testo integrale dell'atto notificato e del provvedimento autorizzatorio.
  • Il giudice può imporre all'amministrazione destinataria della notificazione per pubblici proclami specifici obblighi di pubblicazione, conservazione online della documentazione, predisposizione di un collegamento dalla home page e rilascio di un'attestazione con la data di pubblicazione.
  • Il termine assegnato per l'esecuzione degli adempimenti di integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il mancato rispetto può essere sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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