Cassazione Penale, Sentenza n. 47836/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per tre episodi di furto (aggravati da violenza sulle cose e da esposizione a pubblica fede). Il ricorrente deduce: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla partecipazione ai furti (contestando in particolare l'affidabilità della chiamata in correità resa da Bianco Gregorio e la mancanza di riscontri esterni); contestazione della sussistenza dell'aggravante per il fatto commesso da tre o più persone; censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la valutazione della chiamata in correità è conforme ai criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3, c.p.p. (verifica della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti). I giudici di merito avevano ritenuto attendibile la chiamata di Bianco e la Corte d'appello aveva ravvisato riscontri esterni idonei a collegare Motolese ai furti (immagini di videosorveglianza, corrispondenza di fattezze e indumenti), mentre non sussistevano riscontri analoghi per Carlino, che era stato assolto. I motivi relativi all'aggravante numerica e al diniego delle attenuanti sono stati ritenuti generici e infondati; inoltre la questione relativa all'aggravante per il numero dei concorrenti non era stata proposta in sede di gravame in modo adeguato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La chiamata in correità è valutata come fonte dichiarativa con valore probatorio (semiplena probatio) e richiede un triplice vaglio: credibilità soggettiva del dichiarante, affidabilità intrinseca della narrazione e riscontri esterni individualizzanti; i riscontri esterni possono essere di qualsiasi natura purché dotati di autonomia genetica rispetto alla dichiarazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata per indicare che il chiamante (Bianco Gregorio) ha definito la propria posizione secondo la procedura prevista dall'art. 444; la Corte prende atto dell'autoincriminazione e della posizione processuale definita a carico del dichiarante.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale dei motivi di cassazione contestati (vizi di motivazione, travisamento della prova); la Corte osserva che parte delle censure prospettano una diversa lettura del quadro probatorio, materia non sindacabile in Cassazione se non nei limiti previsti dalla norma.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato come limite delle formalità di enunciazione dei motivi di ricorso (breve enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
art. 625 cod. pen. (richiamo alla rubrica delle aggravanti)
Nel testo si segnala un errore materiale nella citazione dell'aggravante (si parla di n.5 ma l'argomentazione si riferisce ad altra fattispecie); la Corte osserva che l'aggravante riconosciuta in fatto è la violenza sulle cose e l'esposizione a pubblica fede, mentre la contestazione sull'aggravante per il numero dei partecipanti non è stata ritenuta né in primo né in secondo grado.
Massime di principio
- La chiamata in correità può avere valore probatorio significativo ma richiede il triplice accertamento previsto dall'art. 192, comma 3 c.p.p.: credibilità del dichiarante, coerenza e affidabilità intrinseca della narrazione, e riscontri esterni individualizzanti dotati di indipendenza genetica.
- In Cassazione non è ammessa una libera revisione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione della prova sono, se generiche, inammissibili o manifestamente infondate.
- I riscontri esterni a una confessione o a una chiamata in correità possono essere di qualsiasi natura (es. immagini di videosorveglianza, corrispondenza di fattezze e indumenti) purché autonomi rispetto alla dichiarazione e capaci di individualizzare il ruolo dell'imputato.
- Le doglianze nuove non sollevate in sede di gravame sono difficilmente recepibili in sede di Cassazione; occorre proporle tempestivamente e con chiarezza processuale.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice fornisca un congruo riferimento agli elementi decisivi; un semplice rilievo generico del difensore non è adeguato per ribaltare la decisione motivata del giudice.
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