Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1634/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 12 novembre 2025, notificata il 13 novembre 2025, con la quale è stata ordinata la «demolizione delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dei luoghi, insistenti in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-, part. 375 sub 1 e 2»; - della relazione di accertamento eseguito dal Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici congiuntamente a personale del Corpo della Polizia municipale nella località in oggetto, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025; - della nota del Corpo della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a una pluralità di opere edilizie abusive, nonché gli atti di accertamento presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a numerose opere realizzate su immobili ereditati, tra cui una piscina, portici e verande, ampliamenti, tettoie, locali accessori, terrazze, scale e muri di contenimento. Hanno chiesto preliminarmente la riunione del giudizio con quelli proposti contro altre ordinanze emesse dal Comune sulla base del medesimo accertamento. Nel merito hanno dedotto: l'illegittimo frazionamento di un unico accertamento in più ordinanze, ritenuto idoneo a moltiplicare la futura sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; la violazione del divieto di aggravamento del procedimento e degli obblighi di buona fede, nonché il difetto di motivazione della scelta di adottare più provvedimenti; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'esistenza di titoli o istanze di sanatoria per alcune opere, inclusa la piscina e una tettoia; l'illegittimità dell'ordine di demolizione adottato prima della definizione delle istanze di condono presentate ai sensi della l. 724/1994; la necessità di valutare previamente la condonabilità e la trasformazione complessiva dei manufatti; infine, l'asserita sopravvenienza dei vincoli gravanti sull'area rispetto alla realizzazione degli immobili. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità del potere repressivo e la presenza di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto delle domande di condono. Il controinteressato, fratello dei ricorrenti e autore della segnalazione, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la realizzazione di abusi ulteriori e successivi alle istanze di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta del Comune di rinvio dell'udienza, ritenendo che la volontà di definire tardivamente le istanze di condono non costituisse una ragione eccezionale né incidesse sul diritto di difesa o sulla possibilità di decidere. Ha respinto anche la richiesta di riunione, poiché le ordinanze riguardavano abusi e immobili autonomi e distinti, pur provenendo dal medesimo accertamento. Il primo motivo, relativo alla possibile moltiplicazione futura delle sanzioni pecuniarie per effetto dell'adozione di più ordinanze, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale, trattandosi di una lesione meramente eventuale, subordinata all'inadempimento degli ordini di demolizione. Gli ulteriori motivi sono stati respinti. Il frazionamento in più provvedimenti non è stato ritenuto irragionevole né bisognoso di specifica motivazione, considerata l'autonomia delle particelle e degli immobili; anche un eventuale aggravamento procedimentale avrebbe comunque natura formale e non sarebbe idoneo, da solo, a invalidare l'atto. L'omessa comunicazione di avvio non ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza, poiché l'ordine di demolizione è un atto vincolato e doveroso. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato che la partecipazione avrebbe condotto a un diverso esito. L'effetto sospensivo derivante dalle istanze di condono opera soltanto per le opere specificamente comprese nelle domande e non impedisce la repressione di opere ulteriori, successive e fisicamente connesse, la cui realizzazione può rendere inammissibile la domanda di condono per l'impossibilità di identificare la consistenza originaria del manufatto. Dal raffronto tra le domande di condono e le opere contestate è emersa una pluralità di opere ulteriori, tra cui piscina e locali accessori. I ricorrenti non hanno assolto l'onere di dimostrarne l'irrilevanza o la natura secondaria. L'istanza prevista dall'art. 5 l.r. 37/1985 non è stata ritenuta titolo sufficiente per piscina e tettoia, non essendo tali manufatti riconducibili alle pertinenze o ai locali tecnici contemplati dalla norma. È stata infine ritenuta irrilevante la dedotta sopravvenienza dei vincoli, poiché l'abuso edilizio ha natura permanente e le opere risultavano comunque prive di titolo edilizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo degli abusi edilizi; le opere ulteriori rispetto a quelle oggetto di condono sono soggette alla demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La censura relativa alla possibile moltiplicazione della sanzione pecuniaria è stata dichiarata inammissibile perché riferita a un potere futuro ed eventuale, subordinato all'inottemperanza agli ordini di demolizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordine di demolizione, quale provvedimento vincolato, in assenza di spazi di valutazione discrezionale o partecipativa idonei a incidere sull'esito.

  • art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990

    Il divieto di aggravamento e gli obblighi di buona fede non impediscono l'adozione di distinti provvedimenti quando la pluralità dipende dall'autonomia degli immobili e degli abusi; l'eventuale aggravamento meramente formale non determina di per sé l'invalidità dell'atto.

  • art. 3 l. 241/1990

    La scelta di adottare provvedimenti distinti per immobili e abusi autonomi è stata ritenuta una scelta di opportunità non necessitante di specifica motivazione formale.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.

    Il rinvio dell'udienza di merito richiede gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa o altre circostanze eccezionali; la volontà dell'amministrazione di esaminare istanze di condono pendenti non è sufficiente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso della possibile parziale inammissibilità della censura relativa alla futura sanzione pecuniaria.

  • art. 5 l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37

    La disciplina relativa a pertinenze e locali tecnici non costituisce titolo sufficiente per la realizzazione di una piscina o di una tettoia non riconducibili a tali categorie.

  • l. 47/1985, capi IV e V

    L'effetto sospensivo della domanda di condono riguarda le opere comprese nella domanda e non impedisce la repressione di opere ulteriori; la realizzazione di ulteriori lavori può rendere inammissibile l'istanza.

  • art. 39 l. 724/1994

    È richiamato quale base normativa delle istanze di condono, il cui effetto interdittivo non si estende alle opere ulteriori e diverse da quelle dichiarate.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere contro la possibile applicazione di una sanzione pecuniaria successiva all'ordine di demolizione è attuale solo quando il potere sanzionatorio sia stato concretamente esercitato o la sua lesione sia altrimenti immediata; la mera prospettazione dell'inadempimento e della conseguente sanzione futura non è sufficiente.
  • La presentazione di una domanda di condono sospende il potere repressivo edilizio esclusivamente con riguardo alle opere specificamente comprese nella domanda; non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione per opere ulteriori, diverse o successive.
  • La realizzazione, dopo la domanda di condono e prima della sua definizione, di opere modificative della consistenza materiale del manufatto può rendere inammissibile la domanda, perché impedisce di identificare l'opera esistente al momento della richiesta; tali opere ulteriori sono abusive e demolibili.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e doveroso e, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione non è idonea a incidere sull'an o sul contenuto del potere repressivo.
  • Quando un unico accertamento riguarda abusi insistenti su immobili o particelle autonomi, l'amministrazione può adottare distinti ordini di demolizione senza che ciò costituisca, di per sé, aggravamento illegittimo del procedimento o richieda una specifica motivazione sulla scelta di frazionamento.
  • La disciplina che consente l'esecuzione di interventi previa istanza e decorso del termine previsto per pertinenze e locali tecnici non può essere invocata per manufatti, quali piscine o tettoie, che non rientrino oggettivamente in tali categorie.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.