Cassazione Civile, Ordinanza n. 21643/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008, relativi a più particelle catastali. Secondo il comune, la CTR aveva errato nel ritenere insussistente il presupposto del possesso in capo al contribuente, valorizzando la circostanza dell'occupazione dei terreni da parte di ANAS per lavori stradali e della successiva mancata restituzione, nonostante la proprietà fosse rimasta in capo ai titolari e non vi fosse stato un valido trasferimento ad ANAS. Da ciò il ricorrente faceva discendere anche l'erronea esclusione dell'obbligo di presentare la dichiarazione ICI. Con il secondo motivo il comune censurava la mancata considerazione della natura edificabile delle aree, sostenendo che la qualificazione urbanistica e il meccanismo di perequazione urbanistica ne mantenevano la rilevanza ai fini impositivi. Con il quarto motivo contestava infine la legittimità delle sanzioni, ma tale censura era subordinata alle prime. Il contribuente intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo fondati sia il rilievo sulla persistenza del possesso in capo al proprietario nonostante l'occupazione d'urgenza da parte della P.A., sia la conseguente necessità di verificare la natura edificabile delle aree e l'obbligo dichiarativo ICI. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendente dagli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia su tutte le particelle e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato nei motivi di ricorso
artt. 1 e 2, D.lgs. 504/1992
richiamati per individuare il presupposto soggettivo e oggettivo dell'ICI e il soggetto passivo dell'imposta
art. 10, comma 4, D.lgs. 504/1992
richiamato in relazione all'obbligo di denuncia ICI, ritenuto erroneamente escluso dalla CTR
art. 14, D.lgs. 504/1992
richiamato in tema di disciplina delle sanzioni ICI
art. 13, D.lgs. 471/1997
richiamato in tema di sanzioni tributarie
art. 12, D.lgs. 472/1997
richiamato in tema di sanzioni tributarie
Massime di principio
- In materia ICI, l'occupazione d'urgenza di un terreno da parte della pubblica amministrazione non comporta, di per sé, la perdita del possesso in capo al proprietario fino a quando non intervenga il decreto di esproprio o altra ablazione del bene; il proprietario resta quindi soggetto passivo dell'imposta anche se il fondo è detenuto da terzi.
- Il soggetto che conserva il possesso del bene, pur in presenza di occupazione pubblica, resta tenuto agli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina ICI.
- Quando il giudice di merito esclude erroneamente il presupposto soggettivo dell'imposta, deve esaminare anche la natura urbanistica ed edificatoria dei beni, poiché tale accertamento resta decisivo ai fini dell'imponibilità.
- La qualificazione di un'area come edificabile o non edificabile è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere compiuto direttamente in cassazione in mancanza degli elementi necessari.
- L'accoglimento dei motivi che investono il presupposto impositivo e l'obbligo dichiarativo determina l'assorbimento delle censure che riguardano solo la legittimità delle sanzioni dipendenti da tali questioni.
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