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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13541/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scarpaci ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato le sue richieste: in via principale il ripristino della pena detentiva ante conversione per poter beneficiare dell'indulto totale previsto dalla legge n. 241/2006; in subordine l'applicazione parziale dell'indulto alla pena pecuniaria fino a concorrenza di euro 10.000; alternativamente l'ammissione a piano di rateazione o la sospensione cautelativa dell'esecuzione della sanzione pecuniaria intimata dall'Ader di Messina. Il ricorso ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione nella mancata concessione (totale o parziale) dell'indulto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato sul motivo secondario: ha ritenuto che, pur essendo legittima e irrevocabile la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare e concedere, ove sussistenti le condizioni e salvo precedenti fruizioni o cause ostative, l'indulto parziale sulla componente pecuniaria fino alla concorrenza di euro 10.000. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo giudizio limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto parziale alla pena pecuniaria. Il primo motivo, che chiedeva il "ripristino" della pena detentiva per beneficiare dell'indulto totale, è stato invece rigettato: non è ammissibile in sede esecutiva rinunciare alla conversione già pronunciata dal giudice della cognizione per far rivivere la pena detentiva. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 241 del 2006

    "1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale."

    L'indulto poteva essere concesso anche alla componente pecuniaria derivante da conversione di pena, ma nella misura massima di euro 10.000; il giudice dell'esecuzione deve valutare la concessione parziale dell'indulto entro tale limite salvo condizioni ostative o precedente fruizione.

  • art. 174 cod. pen.

    Richiama il principio secondo cui l'indulto condona la pena "in tutto o in parte": ne deriva la possibilità di applicare un condono parziale alla pena pecuniaria.

  • art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689

    "la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"

    Una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il reato è considerato sanzionato solo con la pena pecuniaria anche ai fini dell'applicazione dell'indulto; non è possibile in esecuzione "rinunciare" alla conversione per far riemergere la pena detentiva.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alle censure di vizio di motivazione e violazione di legge sollevate in cassazione; la decisione valuta la fondatezza dei motivi ai sensi delle letture previste dall'art. 606.

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione, procedura con cui è stata proposta l'istanza; la Corte ricorda i limiti dell'incidente: non può deformare il titolo esecutivo né rivedere questioni già oggetto di giudicato.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamata per motivare l'inammissibilità di censure generiche o riproposte per relationem: le istanze devono indicare puntualmente ragioni di diritto e fatti.

Massime di principio

  • Se la pena detentiva è stata sostituita o convertita in pena pecuniaria con decisione di merito divenuta irrevocabile, in sede esecutiva non è possibile "rinunciare" alla conversione per riacquistare la detenzione e accedere a benefici connessi esclusivamente alla pena detentiva.
  • L'indulto ex lege n. 241/2006 si applica anche alla componente pecuniaria derivante da conversione della pena, ma fino al limite massimo di euro 10.000; il giudice dell'esecuzione deve valutare e, se ricorrono le condizioni, concedere l'indulto parziale entro tale massimale.
  • Prima di negare l'indulto parziale il giudice dell'esecuzione deve verificare l'assenza di cause ostative (es. precedente fruizione integrale dell'indulto per la medesima tipologia di pena pecuniaria o commissione, nei 5 anni successivi, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni).
  • Le decisioni del giudice dell'esecuzione devono essere motivate specificamente: il rigetto generico dell'istanza senza indicare le ragioni costituisce vizio quando impedisce la verifica della correttezza dell'applicazione della legge sostanziale.
  • L'incidente di esecuzione non è strumento per rimettere in discussione la fondatezza della responsabilità penale o per modificare il contenuto del titolo esecutivo in modo da ottenere vantaggi sopravvenuti; le richieste devono essere specifiche e sorrette da interesse attuale.

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