Sentenza del 16/10/2017 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irpef - Detrazioni per oneri; ristrutturazione edilizia - Contenuto delle attestazioni di bonifico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è riconoscibile quando le ricevute dei bonifici riportano il codice fiscale oppure il numero di partita IVA del beneficiario. Inoltre, nelle fatture deve essere indicato il nome dell'ordinante del bonifico se questi è diverso dal contribuente che richiede la detrazione. La decisione valorizza quindi la corretta identificabilità dei soggetti coinvolti nei pagamenti e nelle fatture.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava i requisiti formali delle ricevute dei bonifici utilizzati per pagare interventi di ristrutturazione edilizia e, in particolare, l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del beneficiario del pagamento e del nome dell'ordinante quando diverso dal contribuente che beneficia della detrazione.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio
La detrazione per ristrutturazioni edilizie è subordinata, tra l'altro, alla tracciabilità del pagamento mediante bonifico e alla possibilità di identificare il beneficiario del pagamento e il soggetto che sostiene la spesa.
Regole sui bonifici parlanti per le spese di ristrutturazione edilizia
La ricevuta del bonifico deve contenere il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario. Se l'ordinante del bonifico non coincide con il contribuente che beneficia della detrazione, tale circostanza deve risultare dalle fatture, mediante l'indicazione del nome dell'ordinante.
Massime di principio
- Per ottenere una detrazione edilizia è essenziale che i documenti di pagamento consentano di identificare con chiarezza il beneficiario del pagamento e il contribuente che sostiene la spesa.
- Il fatto che l'ordinante del bonifico sia diverso dal beneficiario della detrazione non esclude automaticamente l'agevolazione, purché la documentazione colleghi in modo chiaro l'ordinante, il contribuente e la relativa fattura.
- Le fatture e le ricevute dei bonifici devono essere coerenti tra loro: eventuali differenze nei soggetti indicati possono richiedere specifiche integrazioni documentali.
- È opportuno conservare fatture, ricevute dei bonifici e ogni documento utile a dimostrare chi ha effettuato il pagamento e chi sostiene effettivamente la spesa.
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