Sentenza n. 678/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nuoro n. 42/2024, depositata e resa pubblica il 12 marzo 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 772/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12 marzo 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 42/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente a percepire 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per complessivi 1.500 euro, in relazione a rapporti di lavoro a termine relativi agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Sebbene la pronuncia fosse stata notificata al Ministero il 12 marzo 2024, l'amministrazione aveva adempiuto soltanto al pagamento delle spese legali, senza dare esecuzione al capo sostanziale della decisione. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nuoro, la sua notificazione al Ministero il 12 marzo 2024 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'intervento sostitutivo. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende esperibile l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina normativa e i relativi decreti attuativi.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale base del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto al ricorrente.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato che impone il riconoscimento di un beneficio economico legittima l'azione di ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, individuando gli atti e gli adempimenti necessari alla sua concreta attuazione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione e fissando il termine per l'intervento commissariale.
- L'eventuale incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'amministrazione debitrice non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta ricorrere, nei presupposti previsti, al pagamento in conto sospeso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →