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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15202/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione proposto dall'imputato (difeso dall'avv. Agnese Cattaneo) articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa notifica, al nuovo difensore di fiducia, del decreto di fissazione dell'udienza d'appello (nonostante la revoca del precedente difensore e la comunicazione della nomina del nuovo difensore mediante PEC e deposito); omissione altresì della comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore; 2) nullità per violazione del diritto di partecipazione personale dell'imputato detenuto (mancata traduzione e mancato collegamento mediante videoconferenza, nonostante la richiesta/ordine di traduzione e la disciplina emergenziale che consentiva la partecipazione a distanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato su entrambi i motivi. Ha rilevato l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale, nonché la mancata traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto nonostante l'ordine di traduzione; tutte le violazioni hanno determinato nullità (assoluta o di regime intermedio, come ricostruito) non sanate. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte competente.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Disciplina il decreto di fissazione dell'udienza d'appello; la mancata notifica al difensore di fiducia della data d'udienza può integrare una nullità non sanata dalla nomina di difensore d'ufficio.

  • art. 97, co. 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di un difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia è assente; la Corte osserva che la nomina del difensore di ufficio non sana l'omessa informazione del difensore di fiducia.

  • art. 178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali richiamata nel motivo di doglianza; la Corte valuta la sussistenza di nullità legate all'assenza dell'imputato e del difensore.

  • D.Lgs. n.271/1989, art. 146-bis, co. 6

    Prevede modalità di partecipazione a distanza per detenuti; richiamato insieme alla normativa emergenziale per valutare la mancata partecipazione mediante collegamento audiovisivo.

  • D.L. 17/03/2020 n.18, art. 83 (richiamato)

    Normativa d'emergenza che ha previsto strumenti per la partecipazione a distanza nel periodo pandemico; utilizzata per valutare l'obbligo/possibilità di collegamento a distanza del detenuto.

  • L. 24/04/2020 n.27 (conv. D.L. 18/2020)

    Conversione della normativa emergenziale citata; contestualizza la disciplina temporanea che ha consentito udienze in modalità non ordinarie.

  • art. 23-bis Legge n.176/2020

    Prevede che le udienze di appello, in determinate condizioni, si celebrino in camera di consiglio salvo richiesta di discussione orale o volontà dell'imputato di comparire; la norma richiede interpretazione restrittiva per non pregiudicare il diritto di partecipazione personale dell'imputato detenuto.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla possibilità per l'imputato di confidare nella traduzione disposta dal decreto di citazione; la Corte osserva che l'ordine di traduzione rende superflua una ulteriore manifestazione di volontà.

  • art. 443, co. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'appello contro sentenze emesse con rito abbreviato; disciplina particolare attenzione alla partecipazione dell'imputato nei giudizi di appello.

  • art. 598, art. 127, art. 599, art. 603 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ragionamento sulla distinzione tra udienza pubblica e camera di consiglio, e sui limiti/condizioni per la partecipazione delle parti e per la rinnovazione dell'istruttoria; servono a contestualizzare l'eccezionalità della normativa emergenziale.

Massime di principio

  • L'omessa notifica al difensore di fiducia della data di udienza d'appello (in particolare nel rito abbreviato) integra una nullità rilevante e non è sanata dalla presenza o dal consenso del difensore d'ufficio nominato in udienza.
  • In giudizio d'appello celebrato con modalità cartolari/da remoto, la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero al difensore determina nullità deducibile in cassazione.
  • Se l'imputato è detenuto e risulta un ordine di traduzione o ha manifestato tempestivamente la volontà di partecipare, la mancata traduzione o mancata attivazione del collegamento audiovisivo integra una nullità assoluta insanabile della sentenza.
  • Le deroghe processuali adottate in emergenza sanitaria vanno interpretate restrittivamente ogniqualvolta possano pregiudicare il diritto fondamentale dell'imputato alla partecipazione personale al giudizio; le semplificazioni procedurali non devono comprimere garanzie essenziali.
  • La comunicazione tempestiva (anche mediante PEC) della nomina del nuovo difensore al giudice/processo è essenziale: la sua omissione da parte dell'ufficio giudiziario può pregiudicare la validità del processo.
  • Quando esiste un ordine di traduzione notificato al detenuto, l'imputato può legittimamente attendersi la sua comparizione senza ulteriori adempimenti; l'inosservanza dell'ordine grava sull'ufficio giudiziario e può determinare l'annullamento.

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