Cassazione Penale, Sentenza n. 15202/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione proposto dall'imputato (difeso dall'avv. Agnese Cattaneo) articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa notifica, al nuovo difensore di fiducia, del decreto di fissazione dell'udienza d'appello (nonostante la revoca del precedente difensore e la comunicazione della nomina del nuovo difensore mediante PEC e deposito); omissione altresì della comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore; 2) nullità per violazione del diritto di partecipazione personale dell'imputato detenuto (mancata traduzione e mancato collegamento mediante videoconferenza, nonostante la richiesta/ordine di traduzione e la disciplina emergenziale che consentiva la partecipazione a distanza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato su entrambi i motivi. Ha rilevato l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale, nonché la mancata traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto nonostante l'ordine di traduzione; tutte le violazioni hanno determinato nullità (assoluta o di regime intermedio, come ricostruito) non sanate. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte competente.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Disciplina il decreto di fissazione dell'udienza d'appello; la mancata notifica al difensore di fiducia della data d'udienza può integrare una nullità non sanata dalla nomina di difensore d'ufficio.
art. 97, co. 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina di un difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia è assente; la Corte osserva che la nomina del difensore di ufficio non sana l'omessa informazione del difensore di fiducia.
art. 178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali richiamata nel motivo di doglianza; la Corte valuta la sussistenza di nullità legate all'assenza dell'imputato e del difensore.
D.Lgs. n.271/1989, art. 146-bis, co. 6
Prevede modalità di partecipazione a distanza per detenuti; richiamato insieme alla normativa emergenziale per valutare la mancata partecipazione mediante collegamento audiovisivo.
D.L. 17/03/2020 n.18, art. 83 (richiamato)
Normativa d'emergenza che ha previsto strumenti per la partecipazione a distanza nel periodo pandemico; utilizzata per valutare l'obbligo/possibilità di collegamento a distanza del detenuto.
L. 24/04/2020 n.27 (conv. D.L. 18/2020)
Conversione della normativa emergenziale citata; contestualizza la disciplina temporanea che ha consentito udienze in modalità non ordinarie.
art. 23-bis Legge n.176/2020
Prevede che le udienze di appello, in determinate condizioni, si celebrino in camera di consiglio salvo richiesta di discussione orale o volontà dell'imputato di comparire; la norma richiede interpretazione restrittiva per non pregiudicare il diritto di partecipazione personale dell'imputato detenuto.
art. 123 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla possibilità per l'imputato di confidare nella traduzione disposta dal decreto di citazione; la Corte osserva che l'ordine di traduzione rende superflua una ulteriore manifestazione di volontà.
art. 443, co. 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'appello contro sentenze emesse con rito abbreviato; disciplina particolare attenzione alla partecipazione dell'imputato nei giudizi di appello.
art. 598, art. 127, art. 599, art. 603 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ragionamento sulla distinzione tra udienza pubblica e camera di consiglio, e sui limiti/condizioni per la partecipazione delle parti e per la rinnovazione dell'istruttoria; servono a contestualizzare l'eccezionalità della normativa emergenziale.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore di fiducia della data di udienza d'appello (in particolare nel rito abbreviato) integra una nullità rilevante e non è sanata dalla presenza o dal consenso del difensore d'ufficio nominato in udienza.
- In giudizio d'appello celebrato con modalità cartolari/da remoto, la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero al difensore determina nullità deducibile in cassazione.
- Se l'imputato è detenuto e risulta un ordine di traduzione o ha manifestato tempestivamente la volontà di partecipare, la mancata traduzione o mancata attivazione del collegamento audiovisivo integra una nullità assoluta insanabile della sentenza.
- Le deroghe processuali adottate in emergenza sanitaria vanno interpretate restrittivamente ogniqualvolta possano pregiudicare il diritto fondamentale dell'imputato alla partecipazione personale al giudizio; le semplificazioni procedurali non devono comprimere garanzie essenziali.
- La comunicazione tempestiva (anche mediante PEC) della nomina del nuovo difensore al giudice/processo è essenziale: la sua omissione da parte dell'ufficio giudiziario può pregiudicare la validità del processo.
- Quando esiste un ordine di traduzione notificato al detenuto, l'imputato può legittimamente attendersi la sua comparizione senza ulteriori adempimenti; l'inosservanza dell'ordine grava sull'ufficio giudiziario e può determinare l'annullamento.
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