Cassazione Penale, Sentenza n. 28367/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha riformato le pene per reati di contrabbando (d.P.R. 23/1/1973, n. 43). In particolare: Scannapieco deduce errata determinazione della pena (calcolo della riduzione per rito abbreviato); Marino contesta il riconoscimento del concorso esterno nell'associazione per contrabbando e il riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità ex art. 61-bis c.p.; i fratelli Langella denunciano violazione dell'art. 191 c.p.p. per l'utilizzo, in appello, di chat criptate acquisite all'estero senza adeguata documentazione sulla procedura di acquisizione (e dunque lesione del diritto di difesa); Sainovic lamenta motivazione illogica e omissione di passaggi necessari per la determinazione della pena. Alcuni imputati avevano concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a molti motivi di gravame.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. Per Scannapieco la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la pena concordata (2 anni, 3 mesi e 10 giorni) era correttamente applicata, nonostante un errore materiale nel calcolo indicato in motivazione. Il ricorso di Marino è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul concorso esterno, richiamando plurimi elementi istruttori (intercettazioni, compiti svolti dall'imputato) che dimostrano un contributo consapevole e causalmente rilevante; la censura sull'art. 61-bis è inammissibile perché non proposta in appello. I ricorsi di Aniello Langella, Francesco Langella e Sainovic sono dichiarati inammissibili: tutti avevano concordato la pena in appello rinunciando ai motivi di gravame (compresa la questione sulle chat per i Langella) e le censure proposte in Cassazione risultano generiche o già rinunciate. Sono state altresì liquidate le spese e fissato il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Normativa di riferimento per i reati di contrabbando oggetto del procedimento; la Corte ha confermato le condanne per reati previsti da tale decreto
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento in appello: chi concorda la pena in seconda corte rinuncia ai motivi di gravame non oggetto dell'accordo; la Corte ha ritenuto preclusa la riproposizione in Cassazione dei motivi rinunciati
art. 61-bis cod. pen.
Circostanza aggravante della transnazionalità; la Corte ha escluso la possibilità di censurare l'applicazione della circostanza in Cassazione se la questione non era stata dedotta in appello (inammissibile)
art. 191 cod. proc. pen.
Disposizione sulle conseguenze delle violazioni procedurali riguardanti l'utilizzabilità delle prove; la Corte ha osservato che, nel patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare su inutilizzabilità se l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede cause di esclusione della responsabilità e nullità assolute; la Corte ha ricordato che nel patteggiamento in appello il giudice non è chiamato a valutare tali questioni se l'imputato ha rinunciato ai motivi
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla estensione degli effetti delle decisioni tra concorrenti: la Corte ha chiarito che l'effetto estensivo non opera quando il motivo è stato rinunciato dagli altri appellanti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma fissando euro 3.000,00
legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello)
Richiamata dalla Corte per spiegare la portata del patteggiamento in appello e i limiti della cognizione del giudice di appello quando l'imputato rinuncia ai motivi di gravame
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per decidere gli oneri a carico delle parti
Massime di principio
- Chi concorda la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi di gravame non può riproporre in Cassazione i motivi così rinunciati; la cognizione del giudice di legittimità è limitata ai motivi non rinunciati
- Un errore materiale di calcolo nella motivazione non invalida la sanzione effettivamente concordata e applicata, purché il risultato pratico sia coerente con l'accordo
- Il riconoscimento del concorso esterno può fondarsi su contributi 'operativi' (es. accompagnamento, ricerca depositi, indicazioni su misure di cautela, uso di telefoni criptati) se è dimostrata la consapevolezza e la rilevanza causale del contributo per l'operatività dell'associazione
- Questioni non sollevate in appello sono inammissibili in Cassazione; l'effetto estensivo tra imputati opera solo se il motivo non è stato validamente rinunciato dagli altri interessati
- Censure generiche o non specificamente motivate in Cassazione sono dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare in modo determinato i vizi e il nesso di incidenza sulla decisione impugnata
- La utilizzabilità di prove acquisite all'estero (es. chat criptate tramite ordine di indagine europeo) può essere contestata, ma il rilievo è precluso se l'imputato ha rinunciato in appello a tale motivo durante il patteggiamento
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