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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28367/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha riformato le pene per reati di contrabbando (d.P.R. 23/1/1973, n. 43). In particolare: Scannapieco deduce errata determinazione della pena (calcolo della riduzione per rito abbreviato); Marino contesta il riconoscimento del concorso esterno nell'associazione per contrabbando e il riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità ex art. 61-bis c.p.; i fratelli Langella denunciano violazione dell'art. 191 c.p.p. per l'utilizzo, in appello, di chat criptate acquisite all'estero senza adeguata documentazione sulla procedura di acquisizione (e dunque lesione del diritto di difesa); Sainovic lamenta motivazione illogica e omissione di passaggi necessari per la determinazione della pena. Alcuni imputati avevano concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a molti motivi di gravame.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. Per Scannapieco la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la pena concordata (2 anni, 3 mesi e 10 giorni) era correttamente applicata, nonostante un errore materiale nel calcolo indicato in motivazione. Il ricorso di Marino è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul concorso esterno, richiamando plurimi elementi istruttori (intercettazioni, compiti svolti dall'imputato) che dimostrano un contributo consapevole e causalmente rilevante; la censura sull'art. 61-bis è inammissibile perché non proposta in appello. I ricorsi di Aniello Langella, Francesco Langella e Sainovic sono dichiarati inammissibili: tutti avevano concordato la pena in appello rinunciando ai motivi di gravame (compresa la questione sulle chat per i Langella) e le censure proposte in Cassazione risultano generiche o già rinunciate. Sono state altresì liquidate le spese e fissato il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Normativa di riferimento per i reati di contrabbando oggetto del procedimento; la Corte ha confermato le condanne per reati previsti da tale decreto

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento in appello: chi concorda la pena in seconda corte rinuncia ai motivi di gravame non oggetto dell'accordo; la Corte ha ritenuto preclusa la riproposizione in Cassazione dei motivi rinunciati

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante della transnazionalità; la Corte ha escluso la possibilità di censurare l'applicazione della circostanza in Cassazione se la questione non era stata dedotta in appello (inammissibile)

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle conseguenze delle violazioni procedurali riguardanti l'utilizzabilità delle prove; la Corte ha osservato che, nel patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare su inutilizzabilità se l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di esclusione della responsabilità e nullità assolute; la Corte ha ricordato che nel patteggiamento in appello il giudice non è chiamato a valutare tali questioni se l'imputato ha rinunciato ai motivi

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla estensione degli effetti delle decisioni tra concorrenti: la Corte ha chiarito che l'effetto estensivo non opera quando il motivo è stato rinunciato dagli altri appellanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma fissando euro 3.000,00

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello)

    Richiamata dalla Corte per spiegare la portata del patteggiamento in appello e i limiti della cognizione del giudice di appello quando l'imputato rinuncia ai motivi di gravame

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per decidere gli oneri a carico delle parti

Massime di principio

  • Chi concorda la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi di gravame non può riproporre in Cassazione i motivi così rinunciati; la cognizione del giudice di legittimità è limitata ai motivi non rinunciati
  • Un errore materiale di calcolo nella motivazione non invalida la sanzione effettivamente concordata e applicata, purché il risultato pratico sia coerente con l'accordo
  • Il riconoscimento del concorso esterno può fondarsi su contributi 'operativi' (es. accompagnamento, ricerca depositi, indicazioni su misure di cautela, uso di telefoni criptati) se è dimostrata la consapevolezza e la rilevanza causale del contributo per l'operatività dell'associazione
  • Questioni non sollevate in appello sono inammissibili in Cassazione; l'effetto estensivo tra imputati opera solo se il motivo non è stato validamente rinunciato dagli altri interessati
  • Censure generiche o non specificamente motivate in Cassazione sono dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare in modo determinato i vizi e il nesso di incidenza sulla decisione impugnata
  • La utilizzabilità di prove acquisite all'estero (es. chat criptate tramite ordine di indagine europeo) può essere contestata, ma il rilievo è precluso se l'imputato ha rinunciato in appello a tale motivo durante il patteggiamento

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