Sentenza del 04/07/2016 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO - Avviso di trattazione in udienza pubblica comunicato via PEC - Prova di autoresponsabilità- Onere di periodico controllo della PEC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato che la comunicazione dell'avviso di trattazione potesse produrre effetti senza la prova dell'effettiva lettura del messaggio PEC. La questione riguardava, in particolare, se il destinatario potesse impedire la decorrenza del termine per il deposito di memorie e documenti, o per la proposizione di impugnazioni, semplicemente non accedendo alla casella o non leggendo il messaggio ricevuto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La comunicazione effettuata tramite PEC è legalmente conoscibile dal destinatario e non perde efficacia per il solo fatto che il messaggio non sia stato letto. In applicazione del principio di autoresponsabilità, il difensore ha l'onere di controllare quotidianamente, o comunque periodicamente, la propria casella PEC e di leggere le comunicazioni ricevute. Diversamente, il destinatario potrebbe arbitrariamente determinare il momento di decorrenza dei termini processuali, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
Principio di autoresponsabilità processuale
Chi esercita la difesa tecnica deve organizzarsi in modo diligente per ricevere e conoscere le comunicazioni processuali, incluso il controllo periodico della casella PEC. La mancata lettura del messaggio non esclude, di per sé, la sua conoscibilità legale né gli effetti processuali.
Principio costituzionale di ragionevole durata del processo
Non è consentito al destinatario controllare unilateralmente la decorrenza dei termini processuali scegliendo quando leggere una comunicazione PEC, perché ciò determinerebbe un'inammissibile paralisi o dilazione del procedimento.
Massime di principio
- Una comunicazione processuale validamente trasmessa tramite PEC può produrre effetti anche se il destinatario non dimostra di averla effettivamente letta.
- Il difensore ha l'onere di controllare con regolarità la propria casella PEC e di adottare adeguate misure organizzative per non perdere comunicazioni o termini processuali.
- La mancata lettura imputabile a disattenzione, assenza di controllo o inefficiente organizzazione della PEC non consente normalmente di ottenere la rimessione in termini o di negare la decorrenza del termine.
- In caso di contestazione, assumono rilievo la validità dell'indirizzo PEC, la regolarità della trasmissione e delle ricevute di accettazione e consegna, più che la prova dell'effettiva apertura del messaggio.
- Eventuali impedimenti oggettivi e non imputabili al destinatario devono essere provati concretamente e distinti dalla semplice omessa lettura della comunicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 63 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 217 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 430 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →