Cassazione Penale, Sentenza n. 40193/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.: la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità perché reca la sottoscrizione del solo consigliere estensore e non anche quella del presidente del collegio giudicante, così violando la prescrizione normativa relativa alla sottoscrizione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato fondata la censura sulla mancata sottoscrizione del presidente e ha rilevato la nullità della sentenza di appello come documento. Tuttavia, valutando nel merito la vicenda, ha anche constatato che il delitto di tentato furto pluriaggravato per cui era stata inflitta la condanna si è estinto per prescrizione (calcolata: fatti 01/09/2016; termine base 10 anni ridotto a 6 anni e 8 mesi per il tentativo, poi aumentato per pluralità di atti interruttivi a 8 anni e 4 mesi e incrementato di 123 giorni per sospensioni; termine risultato estinto il 04/06/2025). Ritenendo, in coerenza con il criterio adottato nel proprio orientamento sulle cause estintive sopravvenute e sull'ammissibilità del ricorso, che la questione dovesse essere rilevata e dichiarata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
«Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice».
La Corte ha interpretato questa norma come stabilimento di una nullità della sentenza quando manca la sottoscrizione del giudice; la disposizione non distingue tra giudice monocratico e collegiale quanto alla necessità della sottoscrizione.
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
"... alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio..."
Indica il rimedio quando il presidente del collegio è impossibilitato a sottoscrivere: la sottoscrizione spetta al componente più anziano con menzione dell'impedimento.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata quale titolo di legittimazione per il motivo di ricorso (violazione di norme di diritto processuale) dedotto dal difensore.
art. 585, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto degli effetti della rinnovazione/redazione della sentenza-documento sulla decorrenza dei termini di impugnazione (la notificazione/avviso di deposito della nuova sentenza farebbe decorrere nuovamente i termini di impugnazione).
art. 129, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle cause di estinzione del reato (non punibilità) che il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio quando l'impugnativa è ammissibile; la Corte ha ritenuto di dover dichiarare la prescrizione sopravvenuta.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio costituisce una nullità rilevante: va rilevata e può comportare l'annullamento del 'documento sentenza' se dedotta in impugnazione.
- Esiste giurisprudenza (Sez. U.) che considera tale nullità relativa e suscettibile di essere sanata mediante nuova redazione e firma, con ripartenza dei termini di impugnazione; tuttavia la Corte di Cassazione può scegliere, quando il ricorso sia ritenuto ammissibile, di rilevare anche cause di estinzione sopravvenute (es. prescrizione) e annullare senza rinvio quando ricorra l'estinzione del reato.
- In presenza di una possibile prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, il difensore dovrebbe tempestivamente sollevare la questione in cassazione; se il ricorso è ammesso, il giudice di legittimità è tenuto a valutare e, se del caso, dichiarare d'ufficio la causa estintiva.
- Quando il presidente del collegio ha un impedimento legittimo, la sottoscrizione può essere effettuata dal componente più anziano con menzione dell'impedimento: l'assenza di tale menzione rende più agevole la contestazione della validità formale della sentenza.
- Nelle strategie difensive: controllare e documentare il decorso dei termini di prescrizione (inclusi eventuali aumenti/riduzioni per tentativo, pluralità di atti interruttivi e sospensioni) fin dalla fase di impugnazione, perché la dichiarazione di estinzione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza anche se la causa estintiva è intervenuta dopo la sentenza impugnata.
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