Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-438/21

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 13 July 2022. — TL v European Commission. — Civil service – Members of the temporary staff – Fixed-term contract – Decision not to renew the contract – Vacancy notice – Manifest error of assessment – Duty of care – Psychological harassment – Liability. — Case T-438/21

Giurisprudenza europea62021TJ0438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una agente temporanea della Commissione contro il mancato rinnovo del contratto. Ritiene che l’istituzione non abbia commesso errore manifesto di valutazione nel concludere che non sussistevano ragioni eccezionali per prorogare il rapporto e che abbia adeguatamente considerato gli interessi della ricorrente. Le allegazioni di molestie e di lesione del dovere di sollecitudine non risultano collegate alla decisione contestata, sicché sono respinte anche le domande di risarcimento.

Diniego di rinnovo del contratto di un agente temporaneo della Commissione: la Corte conferma l’assenza di errore manifesto di valutazione e di violazione del dovere di sollecitudine, respingendo anche la domanda risarcitoria.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione di non rinnovare il contratto a termine di una agente temporanea fosse viziata da errore manifesto di valutazione e da violazione del dovere di sollecitudine, anche alla luce delle allegazioni di molestie psicologiche, nonché se tali asseriti vizi fondassero una domanda di risarcimento del danno materiale e non materiale.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che il rinnovo di un contratto di agente temporaneo è una mera facoltà discrezionale dell’istituzione; il sindacato giurisdizionale si limita a verificare l’assenza di errore manifesto o sviamento di potere. Nel caso di specie, la Commissione ha legittimamente ritenuto che non sussistessero le condizioni eccezionali per rinnovare il contratto, poiché il file principale della ricorrente aveva perso centralità, le attività residue potevano essere coperte da un funzionario e la decisione ha tenuto conto anche degli interessi della dipendente. Le allegazioni di molestie psicologiche e di stato di salute non erano suffragate da un nesso concreto con il diniego di rinnovo; pertanto, non vi è stata violazione del dovere di sollecitudine e la domanda risarcitoria, essendo strettamente connessa alla domanda di annullamento respinta, è stata parimenti rigettata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello სტატuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12a, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1a, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 2, 3, 5 e 8 delle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
  • Decisione della Commissione del 16 dicembre 2013 sulle politiche di assunzione e utilizzo degli agenti temporanei
  • Decisione della Commissione del 29 aprile 2020

Diniego di rinnovo del contratto di una agente temporanea della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da TL, membro del personale temporaneo della Commissione, contro la decisione dell’AECE del 29 ottobre 2020 di non rinnovare il suo contratto, nonché contro la decisione del 20 aprile 2021 di rigetto del reclamo. La causa concerne il pubblico impiego UE, in particolare il rinnovo dei contratti a termine e le allegazioni di molestie psicologiche.

Fatti e procedimento principale

TL era stata assunta il 16 novembre 2017 come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), CEOS, con contratto triennale in scadenza il 15 novembre 2020, presso la DG per gli Affari economici e finanziari, come economic analyst nell’unità C.3. Nel 2020 è stata avviata la procedura di valutazione 2019; dal 24 febbraio 2020 la ricorrente è stata in malattia fino alla fine del contratto. Nel frattempo, la Commissione aveva adottato il 29 aprile 2020 una decisione eccezionale, legata alla pandemia di COVID-19, che consentiva in certi casi di prorogare oltre i tre anni contratti di agenti temporanei senza selezione. Nonostante ciò, la Commissione ha ritenuto di non rinnovare il contratto, anche perché aveva pubblicato il 2 ottobre 2020 un avviso di vacanza per un posto di economista nell’unità C.3, da coprire preferibilmente con un funzionario.

Questione del ricorso e profili preliminari

La ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego di rinnovo e, in subordine, della decisione di rigetto del reclamo, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale ricorda che, nel sistema dello statuto, il reclamo amministrativo e il suo rigetto fanno parte di una procedura complessa e che, se il rigetto non ha contenuto autonomo, il ricorso si considera diretto sostanzialmente contro l’atto iniziale. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la decisione sul reclamo si limitasse a confermare quella iniziale.

Terzo motivo: presunta modifica della motivazione in giudizio

La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse modificato in difesa la motivazione del diniego. Il Tribunale respinge il motivo perché il passaggio contestato del controricorso coincideva, in sostanza, con la motivazione già contenuta nella decisione impugnata: la DG riteneva preferibile coprire il posto permanente mediante nomina di un funzionario, piuttosto che richiedere la proroga eccezionale del contratto dell’agente temporaneo.

Primo motivo: errore manifesto di valutazione

Il Tribunale richiama il quadro normativo: i posti permanenti sono destinati in via principale ai funzionari; l’impiego di agenti temporanei per tali posti è eccezionale e limitato nel tempo. Inoltre, in caso di proroga oltre tre anni, la normativa interna della Commissione prevedeva, in linea di principio, una procedura di selezione, salvo l’eccezione introdotta dalla decisione del 29 aprile 2020 per esigenze connesse al COVID-19.

Sul merito, il Tribunale afferma che la Commissione ha potuto legittimamente concludere che non fossero soddisfatte le condizioni per una proroga eccezionale. In particolare:

  • il file ERM II su cui TL aveva maturato esperienza era stato considerato il suo fascicolo principale, ma aveva perso centralità dopo l’adesione della Bulgaria all’ERM II;
  • la ricorrente non ha dimostrato che gli altri compiti da lei svolti fossero tali da rendere manifestamente errata tale valutazione;
  • gli elementi del fascicolo, inclusi le valutazioni 2018 e 2019, confermavano che l’ERM II era effettivamente il suo compito principale;
  • la pubblicazione di un avviso di vacanza analogo a quello del 2017 non provava un bisogno urgente di personale temporaneo, ma solo l’intenzione di coprire un posto permanente con un funzionario;
  • la Commissione ha anche spiegato che il carico di lavoro previsto su ERM II e sul Convergence Report era limitato e che ciò consentiva a un funzionario di acquisire progressivamente le competenze necessarie senza problemi di continuità.

Il Tribunale esclude anche che le nuove attività della DG connesse alla crisi COVID-19 o l’inserimento di attività nel sistema Sysper dimostrassero un fabbisogno specifico tale da imporre il rinnovo. Ne consegue che non è stato provato alcun errore manifesto di valutazione.

Secondo motivo: violazione del dovere di sollecitudine

La ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse bilanciato i suoi interessi personali con quelli del servizio e che il diniego fosse stato influenzato, in modo illegittimo, dal suo stato di salute e da presunte molestie psicologiche subite dal capo unità.

Il Tribunale ricorda che il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione di considerare non solo l’interesse del servizio, ma anche quello del dipendente; tuttavia, tale considerazione non impedisce di non rinnovare un contratto se prevalgono le esigenze del servizio, purché la decisione ne dia conto. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia effettivamente preso in considerazione le osservazioni della ricorrente e la sua competenza specifica, ma abbia motivato il diniego con ragioni legate alla perdita di centralità del file principale e alla possibilità di reclutare un funzionario per il posto vacante.

Quanto allo stato di salute, il Tribunale osserva che non è stato utilizzato come motivo della decisione: il capo unità ha negato di aver basato il diniego su informazioni mediche, e il servizio medico ha confermato che nessuna informazione sanitaria era stata divulgata. Non è dunque provato che la Commissione abbia fondato la decisione su dati sanitari della ricorrente.

Quanto alle molestie psicologiche ex articolo 12a, paragrafo 3, dello statuto, il Tribunale ricorda che un simile motivo può essere utilmente invocato contro un atto amministrativo solo se esiste un nesso concreto tra le condotte denunciate e il contenuto dell’atto impugnato. Qui la ricorrente non ha dimostrato tale nesso: le sue allegazioni non erano sufficientemente corroborate e la circostanza che alcuni fascicoli fossero stati riassegnati durante la malattia rafforzava, piuttosto, la conclusione che non vi fossero esigenze tali da imporre il rinnovo. Inoltre, la Commissione aveva invitato la ricorrente a presentare una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello statuto.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti relativi alla durata del servizio e al mancato completamento della valutazione 2019, ritenendoli irrilevanti rispetto alle ragioni poste a base del diniego.

Domande risarcitorie e dispositivo

Poiché il ricorso di annullamento è stato respinto, il Tribunale applica il principio secondo cui la domanda di risarcimento strettamente connessa a un ricorso di annullamento infondato deve essere respinta a sua volta. Sono quindi rigettate sia la domanda per perdita di una seria opportunità di rinnovo sia quella per danno non patrimoniale.

Principi affermati

La decisione riafferma che:

  • il rinnovo di un contratto di agente temporaneo è una mera facoltà dell’istituzione;
  • il controllo del giudice è limitato all’errore manifesto e allo sviamento di potere;
  • l’amministrazione deve considerare anche gli interessi del dipendente, ma può far prevalere le esigenze del servizio se motiva adeguatamente;
  • allegazioni di molestie o di problemi di salute non incidono di per sé sulla legittimità del diniego se non è dimostrato un nesso concreto con l’atto impugnato.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego uerinnovo contratto a termineerrore manifesto di valutazionedovere di sollecitudinemolestie psicologiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.