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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29478/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, notificato il 1 luglio 2015, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA, imposte dirette e IRAP sulla base di un processo verbale di constatazione che aveva rilevato operazioni ritenute inesistenti, concernenti società qualificate come "cartiere" o comunque fatturanti costi per servizi in assenza di dipendenti, struttura operativa e reale sede sociale. La contribuente aveva contestato l'atto, deducendo tra l'altro la decadenza dal potere impositivo e l'insussistenza delle operazioni. La CTR aveva accolto l'appello della società nel merito, escludendo l'inesistenza oggettiva delle operazioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserita motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; 2) violazione delle norme su imposte dirette, IVA, onere della prova e processo tributario per non avere il giudice verificato correttamente la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e per non avere applicato il corretto criterio probatorio in tema di operazioni inesistenti; 3) omessa pronuncia sull'inesistenza soggettiva delle operazioni. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando la decadenza dal potere di accertamento, in particolare sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse applicabile e che la novella del 2015 avesse sostituito integralmente la disciplina previgente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale solo in parte sul punto della decadenza, limitatamente all'IRAP, ritenendo che per tale imposta non operi il raddoppio dei termini perché non è prevista una fattispecie penalmente rilevante. Ha invece escluso che la novella invocata potesse incidere sull'accertamento IVA e imposte dirette notificato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015, confermando la disciplina previgente del raddoppio dei termini sulla base della mera astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondato il primo motivo sulla motivazione, reputando la sentenza d'appello sufficientemente motivata al minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata non era chiara sulla qualificazione delle operazioni come oggettivamente o soggettivamente inesistenti e non aveva dato conto del compendio probatorio, necessario per applicare il corretto riparto dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è stato richiamato come parametro del motivo di ricorso incidentale per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    è stato richiamato per il primo motivo del ricorso principale relativo alla motivazione della sentenza di appello.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la Corte ha escluso il vizio denunciato, ritenendo la motivazione della sentenza tributaria non meramente apparente e comunque sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento IVA, applicabile nella disciplina previgente secondo la Corte.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento per imposte sui redditi nella disciplina previgente.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015

    la Corte ha affermato che la disciplina transitoria invocata non si applica alla fattispecie, perché l'avviso era stato notificato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015.

  • art. 3 Cost.

    è stata esclusa la denunciata disparità di trattamento, poiché deriva da una scelta legislativa non irragionevole di non intervenire retroattivamente.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi connessi alle operazioni contestate.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    richiamato in relazione alla deduzione dei costi da operazioni inesistenti.

  • artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati in tema di detrazione IVA, fatturazione e accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente in materia di operazioni inesistenti.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato come parametro dell'obbligo di denuncia penale, rilevante nella disciplina previgente del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • In materia di motivazione della sentenza tributaria, il vizio denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale che si risolva in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Nel regime previgente al d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio dei termini di accertamento operava per il solo fatto della sussistenza astratta dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale, senza che fosse necessaria la trasmissione della notizia di reato entro i termini ordinari.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può operare con riguardo all'IRAP, poiché tale imposta non è assistita da sanzioni penali e non integra una fattispecie penalmente rilevante idonea a fondare il raddoppio.
  • Se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario o committente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • Se l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata l'inesistenza delle operazioni spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esecuzione; la sola regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non basta a superare la contestazione.
  • Quando la sentenza non chiarisce se le operazioni siano qualificate come soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il giudice di rinvio deve preliminarmente qualificare la fattispecie, perché da tale qualificazione dipende il regime probatorio applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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