Cassazione Civile, Sentenza n. 14527/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società era stata assoggettata ad amministrazione straordinaria nel 1983. Dopo quattro riparti parziali, l’ultimo nel 2007, il riparto finale aveva previsto il pagamento integrale del capitale dei crediti chirografari e privilegiati, con gli interessi per questi ultimi nei limiti stabiliti dalla legge fallimentare; la procedura era stata chiusa il 15 luglio 2013. La banca, ammessa al passivo per crediti privilegiati e chirografari, aveva poi convenuto la società in liquidazione chiedendo gli interessi maturati dalla dichiarazione d’insolvenza, nella misura convenzionale o, in subordine, legale. Era intervenuta una società che si dichiarava cessionaria dei crediti per interessi, mentre due società socie avevano sostenuto la posizione della debitrice. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 3 maggio 2016, aveva respinto la domanda, escludendo la maturazione degli interessi post-procedura concorsuale e, in subordine, rilevando la prescrizione quinquennale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8 novembre 2017, aveva confermato il rigetto, pur ritenendo che gli interessi continuassero a maturare nei rapporti extraconcorsuali anche durante la procedura; aveva però giudicato prescritto il credito, facendo decorrere il termine dal pagamento del 2007 dei crediti ammessi e rilevando che prima del giudizio di primo grado non era intervenuta un’intimazione idonea a interromperlo. La società cessionaria e la banca hanno impugnato tale statuizione, sostenendo che la prescrizione non decorresse, o comunque non maturasse, prima della chiusura della procedura, perché solo allora i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni e perché l’insinuazione al passivo produce effetti interruttivi permanenti. Le società intervenute e la società debitrice hanno proposto ricorsi incidentali, contestando invece la stessa maturazione degli interessi durante la procedura concorsuale e sostenendo che la sospensione prevista dalla legge fallimentare impedisse la produzione degli interessi anche nei rapporti individuali.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi principali nei limiti precisati in motivazione e ha respinto i ricorsi incidentali. Ha confermato che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, l. fall., la sospensione degli interessi opera soltanto agli effetti del concorso: gli interessi continuano quindi a maturare nei rapporti individuali tra creditore e debitore durante la procedura, pur non essendo esigibili nel concorso. Ha inoltre stabilito che la prescrizione degli interessi può maturare durante la procedura; tuttavia, la partecipazione del creditore alla verifica del passivo interrompe la prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura. Nell’amministrazione straordinaria regolata dalla versione originaria della l. n. 95/1979, tale effetto si produce, per i creditori ammessi direttamente sulla base della comunicazione del commissario, dal momento in cui diviene esecutivo l’elenco dei creditori depositato ai sensi dell’art. 209 l. fall. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
L. n. 95/1979, art. 1, commi 3 e 4
Ora, l’art. 1, comma 3 di tale legge stabilisce, tra l’altro, l’applicazione della L. Fall., artt. 195 e segg., così rinviando alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa.
La versione originaria della legge sull’amministrazione straordinaria rinvia alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa; in tale quadro trovano applicazione le disposizioni fallimentari richiamate, comprese quelle rilevanti per la sospensione degli interessi e per la verifica del passivo.
art. 55, comma 1, l. fall.
La proposizione normativa utilizzata (“la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi… agli effetti del concorso”) implica positivamente una distinzione disciplinare tra gli effetti endofallmentari e gli effetti esofallimentari.
La sospensione degli interessi è limitata agli effetti interni del concorso e non arresta la maturazione degli interessi nei rapporti individuali tra creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale.
art. 120, comma 3, l. fall.
Il testo dell’art. 120, non legittima un simile approccio; e, anzi, di per sè lo smentisce, posto se non altro che il richiamo operato agli “interessi” non va oltre l’indicazione del loro genere (altrimenti detto, è onnicomprensivo, risultando senz’altro riferibile, di conseguenza, non solo agli interessi maturati prima dell’apertura della proceduta, ma anche a quelli maturati dopo).
La previsione secondo cui, chiusa la procedura, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni per la parte non soddisfatta dei crediti per capitale e interessi comprende anche gli interessi maturati durante la procedura.
art. 1282 c.c.
L’esigibilità del credito non può essere considerata condizione necessaria per la produzione degli interessi.
L’esigibilità del credito principale non è requisito universale per la produzione degli interessi, in particolare di quelli compensativi, che remunerano il godimento del capitale.
art. 821, comma 3, c.c.
Non lo è, propriamente, per gli interessi c.d. compensativi, che cioè si ritraggono – secondo la formulazione dell’art. 821 c.c., comma 3 – come “corrispettivo del godimento che altri abbia” di un capitale.
Gli interessi compensativi maturano quale corrispettivo del godimento del capitale e possono decorrere anche quando il debito principale non è ancora esigibile.
art. 1182, comma 3, c.c.
D’altro canto, è pure da tenere presente in materia che la norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, assicura che, nel sistema vigente, le obbligazioni pecuniarie sono – almeno in termini di principio – delle obbligazioni portables.
Per le obbligazioni pecuniarie portables, la scadenza infruttuosa del termine di adempimento può determinare la decorrenza degli interessi moratori, senza che l’esigibilità debba essere assunta come condizione autonoma necessaria per ogni forma di produzione degli interessi.
art. 1207, comma 2, c.c.
Ciò che, tra l’altro, esclude in radice l’idea di ogni eventuale accostamento della fattispecie in esame a quella data dalla mora credendi: solo l’assenza di un concreto “motivo legittimo” di ricevere la prestazione potendo comportare, nel sistema vigente, l’eccezionale misura di cessazione della produzione degli interessi, che risulta prevista dell’art. 1207 c.c., comma 2.
La sospensione concorsuale non equivale a mora del creditore: la cessazione degli interessi per mora credendi presuppone l’assenza di un motivo legittimo per rifiutare la prestazione.
art. 1941 c.c.
In effetti, stante il principio sancito dalla norma dell’art. 1941 c.c., per potere predicare l’eventualità di situazioni in cui la fideiussione viene chiamata a operare (anche) in duriorem causam (“in eccedenza”, cioè, rispetto a quanto riscuotibile dal debitore principale) occorre la presenza di una specifica disposizione di legge che un simile risultato venga espressamente a legittimare.
L’obbligazione fideiussoria non può eccedere quella del debitore principale se non in presenza di una specifica previsione legislativa; il richiamo alla fideiussione conferma, nel ragionamento della Corte, che gli interessi continuano a maturare a carico del debitore principale durante la procedura.
art. 2935 c.c.
Posta questa serie di osservazioni, non è dunque da dubitarsi che il credito relativo agli interessi c.d. post-fallimentari risulti soggetto (anche) durante il tempo di svolgimento della procedura – al correre della prescrizione.
La prescrizione del credito per interessi post-fallimentari decorre anche durante la procedura concorsuale; l’inesigibilità temporanea non comporta automaticamente la sospensione della prescrizione.
art. 94 l. fall.
Ritiene il Collegio che la presentazione della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare sia da considerare atto per sè idoneo a interrompere il corso della prescrizione inerente al credito relativo agli interessi c.d. post-fallimentari, con gli effetti permanenti di cui alla norma appena citata.
La domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione del credito per interessi post-fallimentari, con effetto permanente per tutta la durata della procedura. Nella verifica del passivo dell’amministrazione straordinaria regolata dalla disciplina originaria, l’effetto si estende anche ai creditori ammessi direttamente e decorre dall’esecutività dell’elenco depositato.
art. 2945, commi 2 e 4, c.c.
Prevede infatti la norma dell’art. 2945 c.c., comma 4, “nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile”.
L’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione non è necessariamente subordinato alla natura giurisdizionale del procedimento; la disciplina dell’arbitrato dimostra che può prodursi anche in procedimenti non conclusi con una decisione giurisdizionale.
art. 207, commi 1 e 3, l. fall.
E’ da aggiungere che la soluzione qui adottata risulta altresì imposta dal principio di ragionevolezza ovvero (e altrimenti detto) da quello della parità di trattamento.
Nel sistema della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria originaria, la comunicazione ai creditori e la formazione officiosa dello stato passivo giustificano che l’effetto interruttivo permanente si applichi anche alle posizioni ammesse direttamente, senza una formale domanda del creditore.
art. 209, comma 1, l. fall.
Resta ancora da puntualizzare che – per i creditori di cui si sta discorrendo – l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi della L. Fall., art. 209, comma 1.
Per i creditori ammessi direttamente sulla base delle risultanze e della comunicazione del commissario, l’effetto interruttivo permanente decorre dal momento in cui l’elenco dei creditori ammessi diviene esecutivo.
Massime di principio
- La sospensione degli interessi prevista dall’art. 55, comma 1, l. fall. opera esclusivamente agli effetti del concorso; gli interessi continuano a maturare nei rapporti individuali tra il creditore e il debitore sottoposto a procedura concorsuale, anche se non sono esigibili nell’ambito della procedura.
- La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari durante una procedura concorsuale decorre anche nel corso della procedura: la temporanea inesigibilità non la sospende automaticamente.
- Nel fallimento, la domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione del credito per interessi post-fallimentari con effetto permanente per tutta la durata della procedura, poiché l’atto interruttivo relativo al credito principale si estende al credito accessorio per interessi.
- Nell’amministrazione straordinaria soggetta alla disciplina originaria della l. n. 95/1979 e nella liquidazione coatta amministrativa, l’effetto interruttivo permanente si applica anche ai creditori ammessi direttamente in base alla comunicazione del commissario; per tali creditori decorre dall’esecutività dell’elenco depositato ai sensi dell’art. 209 l. fall.
- La natura amministrativa della fase di verifica del passivo non impedisce, di per sé, che la partecipazione alla procedura produca l’effetto permanente di interruzione della prescrizione, quando la disciplina concorsuale e la struttura della procedura giustificano l’equiparazione agli effetti della domanda di insinuazione.
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