Cassazione Penale, Sentenza n. 6588/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la motivazione del Tribunale di Napoli relativa alla certa identificazione dell'indagato: la difesa ha sostenuto che non esistono verbali, informative o atti che colleghino il Presutto all'utenza 334.1447327, che nel verbale di arresto non risulta alcun riferimento al Presutto e che il riconoscimento operato dagli agenti sarebbe privo di riscontri. La difesa ha inoltre prodotto documentazione per dimostrare l'ambiguità del soprannome ("O' Specchiato") e che lo stesso aveva già determinato in passato un errore identificativo con successiva archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva motivato la conferma della misura cautelare sulla base di un ampio quadro indiziario: filmati di videosorveglianza, intercettazioni che collegavano l'utenza al soprannome "O' Specchiato", il riconoscimento da parte degli operanti, e la circostanza della disponibilità della Fiat Croma già collegata al Presutto in precedenti controlli. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in materia cautelare e ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" richiesta per l'adozione di misure cautelari; la Corte sottolinea che, nella fase cautelare, non è richiesta la prova piena ma la qualificata probabilità di responsabilità basata su indizi idonei
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di merito e sui criteri di valutazione delle prove; la Corte precisa che i criteri più stringenti del comma 2 (indizi precisi e concordanti) non si applicano integralmente alla valutazione ex art. 273 per le misure cautelari
art. 292 cod. proc. pen.
Indica i requisiti formali della motivazione delle decisioni; la Corte richiama che la motivazione del Tribunale del riesame deve dar conto delle ragioni che giustificano i gravi indizi e le esigenze cautelari, conformandosi ai canoni di coerenza e logicità
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello strutturale della motivazione cui si deve uniformare, mutatis mutandis, l'ordinanza di riesame in materia cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica solo la congruenza, completezza e logicità della motivazione del giudice del riesame; non può rivedere nuovamente la valutazione di fatto fatta dal merito se non quando la motivazione sia meramente apparente o priva dei requisiti minimi
- Per disporre una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" che non richiedono la stessa qualificazione richiesta per la prova nel giudizio di merito (non è sempre necessario che gli indizi siano "precisi e concordanti" come nell'art. 192, comma 2)
- Le censure in cassazione devono essere rivolte alla manifesta illogicità o al vizio formale della motivazione; contestazioni che implicano una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione delle prove sono inammissibili
- L'identificazione dell'indagato può essere fondata su un complesso di elementi (riconoscimento da parte degli operanti, intercettazioni che associano soprannomi a utenze telefoniche, riscontri su disponibilità di mezzi utilizzati) e non richiede in assoluto un unico documento che provi in modo isolato il collegamento
- La produzione in sede di riesame di documentazione su precedenti equivoci identificativi può essere presa in considerazione, ma per superare la valutazione del giudice del riesame occorre dimostrare che la motivazione è incoerente o manifestamente insussistente, non limitarsi a prospettare alternative interpretative
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe mirare a dimostrare specifici vizi formali o logici nella motivazione (omissioni, contraddizioni insanabili, assenza delle ragioni minime che giustificano la misura) piuttosto che chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito
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