Cassazione Penale, Sentenza n. 36877/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 01/11/2023 con tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per omessa concessione nella massima estensione dell'attenuante speciale relativa alla collaborazione (art. 416-bis, comma 1, terzo comma, cod.pen. richiamato dal ricorrente); 2) violazione di legge per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza (art. 62-bis cod.pen. richiamato); 3) violazione di norme processuali (art. 125 cod. proc. pen.) per presunto contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione alla dichiarazione di prescrizione del reato indicato al capo b) e alla conseguente rideterminazione della pena per il capo a).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi sono generici, reiterativi rispetto all'appello e aspecifici (denunzia cumulativa di vizi di motivazione e violazione di legge senza puntuale confronto con la motivazione impugnata), quindi inammissibili ai sensi delle norme processuali richiamate; le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili perché attengono a valutazioni di merito non manifestamente illogiche o arbitrarie (discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod.pen.); il terzo motivo è difettoso per mancanza di interesse a causa della correzione materiale già operata dalla Corte di appello. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 cod.proc.pen.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod.pen. (riferimento al regime di collaborazione/attenuante speciale)
Il ricorrente lamentava omissione nella concessione dell'attenuante speciale per collaborazione; la Corte ha ritenuto la critica generica e non confrontata con la motivazione, e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia valutato negativamente la collaborazione come elemento meritevole di piena attenuazione.
art. 62-bis cod.pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza; la Corte ha confermato che la valutazione delle circostanze attenuanti è rimessa al giudice di merito e che la Corte d'appello ha motivatamente escluso la prevalenza delle attenuanti alla luce della gravità della condotta.
art. 125 cod. proc. pen. (dispositivo e motivazione)
Il ricorrente denunciava discordanza fra motivazione e dispositivo relativamente alla prescrizione e alla rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse poiché la Corte d'appello ha già adottato un'ordinanza di correzione per errore materiale coerente con la motivazione.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite di esposizione della motivazione del ricorso in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla Corte per segnalare che i motivi devono essere specifici e non meramente denunce cumulative; hanno formato parte della base per dichiarare il ricorso inammissibile per aspecificità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama i vizi della motivazione censurabili in cassazione; la Corte ha richiamato il principio che il ricorrente deve indicare in quale profilo specifico la motivazione difetti, altrimenti il motivo è aspecifico.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Disciplinano i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena e l'insindacabilità in cassazione salvo arbitrarietà o illogicità manifesta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 in virtù di tale disposizione.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: va indicato esattamente in quale passaggio della motivazione si assume la carenza, la contraddittorietà o l'illogicità; denunce generiche e cumulate rendono il ricorso inammissibile.
- Non è possibile riproporre in cassazione, senza un confronto critico con la motivazione, gli stessi motivi già presentati e motivatamente respinti in appello; ciò è considerato mera reiterazione di qualità e porta all'inammissibilità.
- Le questioni attinenti alla congruità della pena e alla valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emerge un vizio di motivazione manifesto, incongruenza non spiegabile o arbitrarietà.
- Se la Corte d'appello ha operato una correzione materiale coerente con la motivazione (es. rideterminazione della pena dopo dichiarazione di prescrizione su altro capo), il ricorrente può essere privo di interesse rispetto ad eventuali censure formali sul dispositivo.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (speciali o generiche) è necessario far emergere elementi positivi concreti e specifici che il giudice di merito non abbia considerato o abbia valutato illogicamente; non basta affermare genericamente l'esistenza della collaborazione o di circostanze favorevoli.
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