Sentenza n. 812/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 27.6.2024, n. 730.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 27 giugno 2024, n. 730, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero ha dichiarato di avere accreditato, prima della notificazione del ricorso, la sorte capitale di 2.000 euro, producendo tuttavia soltanto un foglio Excel privo di documentazione idonea a comprovare l'entità e la data del pagamento. La ricorrente ha contestato la mancata prova della tempestività dell'adempimento e, soprattutto, la mancata corresponsione della rivalutazione monetaria o degli interessi legali, come risultava anche dal documento prodotto dall'Amministrazione. Ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provato il pagamento della sorte capitale, in quanto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., dichiarando cessata la materia del contendere limitatamente ai 2.000 euro. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa agli accessori, rilevando che il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al giudicato non avendo corrisposto la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Ha ordinato al Ministero di effettuare tale pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Su richiesta della ricorrente ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il pagamento della sorte capitale, non specificamente contestato, può essere ritenuto provato dal giudice ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere su tale parte della domanda.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, determinandone decorrenza e termine finale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale non specificamente contestato può essere ritenuto provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte della pretesa.
- L'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento non è integrale quando l'amministrazione versa la sorte capitale ma omette gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo, quali la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
- Quando l'amministrazione non dimostra l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento della parte residua entro un termine e nominare, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
- Su richiesta della parte vittoriosa e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata ai giorni di ritardo fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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