Sentenza del 29/12/2017 n. 31130 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con cui erano stati rettificati Irap e Iva sulla base dei movimenti di conti correnti intestati ai soci e a loro familiari, ritenuti riconducibili all'attività sociale. La ricorrente contestava l'utilizzabilità dei conti di terzi, la motivazione della loro riferibilità alla società, il mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti e l'omessa considerazione delle esigenze personali e familiari degli intestatari. La Corte ha tuttavia esaminato preliminarmente, d'ufficio, la mancata partecipazione al giudizio dei soci, destinatari di autonomi accertamenti Irpef fondati sul reddito di partecipazione della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la riassunzione proposta dai soci, ritenendo erroneo qualificare la situazione come litispendenza. Ha rilevato invece la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci, poiché l'accertamento del reddito della società di persone incide automaticamente sui redditi imputati ai soci. Poiché i giudizi non erano stati trattati contestualmente dallo stesso collegio e con il contraddittorio completo, l'intero processo è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata cassata e la controversia rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, che dovrà decidere nuovamente dopo aver integrato il contraddittorio con tutti i soggetti interessati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
Il reddito accertato in capo a una società di persone si riflette automaticamente sui redditi di partecipazione dei soci; per questo società e soci devono partecipare al medesimo processo, salvo questioni esclusivamente personali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario tributario. La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità del giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Richiamato dalla società con riferimento all'utilizzo dei dati bancari e alla presunzione che i movimenti sui conti possano costituire ricavi o componenti reddituali non dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2
Richiamato in relazione ai poteri dell'amministrazione finanziaria di acquisire e utilizzare i dati dei rapporti bancari ai fini dell'accertamento Iva.
Codice civile, art. 2729
Richiamato in tema di presunzioni semplici e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare l'accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Richiamato con riguardo all'accertamento induttivo e alla determinazione presuntiva dei ricavi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 109, comma 4
Richiamato dalla società per sostenere il riconoscimento dei costi inerenti e correlati ai maggiori ricavi eventualmente accertati.
Codice di procedura civile, art. 50
Disciplina la riassunzione del processo davanti al giudice competente; nel caso concreto la riassunzione è stata dichiarata inammissibile perché la fattispecie non costituiva litispendenza.
Codice di procedura civile, art. 295
Richiamato dai soci per chiedere la sospensione del processo in attesa della decisione sulla causa della società, ma non applicabile a risolvere la necessità di un giudizio unitario con tutte le parti.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti una società di persone e il reddito imputato per trasparenza ai soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, perché l'accertamento societario costituisce il presupposto comune delle rispettive obbligazioni tributarie.
- La mancata integrazione del contraddittorio con uno dei soci è rilevabile d'ufficio in ogni fase del processo e può comportare la nullità dell'intero giudizio, anche se le posizioni fiscali sono formalmente oggetto di atti distinti.
- La trattazione separata è eventualmente tollerabile solo quando i ricorsi siano comunque trattati contestualmente dallo stesso collegio, nella stessa composizione e in un contesto sostanzialmente unitario; la semplice pendenza di cause collegate non è sufficiente.
- Litisconsorzio necessario e litispendenza sono istituti diversi: il primo richiede la partecipazione di tutti i soggetti necessari, mentre la seconda presuppone l'identità delle cause. Non è corretto utilizzare la riassunzione per trasferire una controversia sulla base della sola connessione con un altro giudizio.
- Quando il processo viene dichiarato nullo per mancato contraddittorio, la Corte non decide nel merito sull'utilizzabilità dei conti correnti o sulla fondatezza dei maggiori ricavi, ma rimette la causa al giudice di primo grado per una nuova decisione con tutte le parti presenti.
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