Cassazione Civile, Ordinanza n. 05120/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione legittima dovute per l’ablazione di un fondo sito nel Comune di Bari, espropriato per la realizzazione della viabilità di collegamento tra una nuova stazione ferroviaria e una strada urbana. In primo grado è stata contestata la stima del Collegio dei tecnici ex art. 21 d.P.R. 327/2001. La Corte d’appello ha ritenuto che parte del fondo, pur ricadendo in zona omogenea D e in aree destinate ad attrezzature universitarie, fosse non edificabile e quindi da indennizzare come agricola; ha inoltre ritenuto non edificabili le porzioni in fascia di rispetto stradale e in viabilità di PRG. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme urbanistiche e del testo unico espropri, sostenendo che le aree per attrezzature universitarie e quelle di rispetto, nonché la porzione in zona D, dovessero considerarsi edificabili; 2) violazione dell’art. 37 d.P.R. 327/2001 per mancata considerazione della disciplina sulle fasce di rispetto, che sarebbe un mero vincolo di distanza e non di inedificabilità; 3) violazione del D.M. 5 novembre 2001 per la porzione destinata a viabilità di PRG, deducendo che solo la viabilità primaria comporterebbe inedificabilità, mentre qui si trattava di viabilità secondaria; 4) violazione dei criteri di stima del valore venale, lamentando il mancato uso dei valori espressi da una delibera comunale di Bari sulle aree fabbricabili; 5) omesso esame delle risultanze CTU in ordine all’edificabilità delle aree per attrezzature universitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello abbia errato nel qualificare come assolutamente inedificabile la porzione di area destinata, nello strumento urbanistico, ad attrezzature universitarie statali. Ha osservato che le norme tecniche di attuazione prevedevano, per quella zona, la costruzione non solo di edifici per l’insegnamento, ma anche di residenze per studenti e docenti e altri alloggi, consentendo inoltre l’intervento anche a iniziativa privata mediante convenzione; da ciò ha desunto che non si trattasse di un vincolo conformativo a fini esclusivamente pubblicistici, bensì di una destinazione compatibile con l’edificabilità. Sono stati invece ritenuti infondati o inammissibili gli altri motivi: il secondo, perché le fasce di rispetto stradale sono legalmente inedificabili per vincolo imposto direttamente dalla legge e non derogabile dal PRG; il terzo, perché la deduzione sulla viabilità secondaria introduceva una questione di merito nuova e comunque non autosufficiente; il quarto, perché in parte assorbito e in parte infondato/inammissibile, non potendo la delibera comunale sui valori delle aree fabbricabili applicarsi alle porzioni non edificabili né sostituire la valutazione di merito; il quinto, assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato come rito introduttivo dell’opposizione alla stima in materia espropriativa.
art. 29 d.lgs. n. 150/2011
È richiamato quale norma processuale applicabile all’opposizione alla stima.
art. 21 d.P.R. n. 327/2001
Disciplina la stima dell’indennità di esproprio mediante collegio dei tecnici, oggetto dell’opposizione giudiziale.
art. 37 d.P.R. n. 327/2001
È la norma di riferimento per la determinazione dell’indennità di esproprio, con rilevanza della qualificazione edificatoria o meno dell’area.
art. 19, comma 2, L.R. Puglia n. 3/2005
"Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], comprese anche le aree a standard a esse riferite"
La Corte richiama la norma solo per precisare che, comunque, la questione è risolta in base alla concreta destinazione urbanistica e che la norma regionale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.
art. 2 D.M. n. 1444/1968
È richiamato come parametro delle zone omogenee urbanistiche.
art. 26 d.P.R. n. 495/1992
È richiamato in relazione alle fasce di rispetto stradale e al relativo divieto di edificazione.
art. 28 d.P.R. n. 495/1992
È richiamato in relazione alle fasce di rispetto stradale e al relativo divieto di edificazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura sulla destinazione della viabilità è dichiarata inammissibile perché attiene a un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti dedotti.
art. 3 Cost.
È richiamato tra i parametri costituzionali dedotti nel quarto motivo.
art. 42 Cost.
È richiamato sia per la disciplina conformativa della proprietà sia per la legittimità dei vincoli generalizzati di inedificabilità.
art. 32 TUE
È richiamato nel quarto motivo in relazione ai criteri di determinazione dell’indennità.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
È richiamato quale parametro convenzionale sulla tutela della proprietà e dell’indennizzo.
D.M. 5 novembre 2001
È richiamato nel terzo motivo con riferimento alla classificazione della viabilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, la qualificazione dell’area come edificabile o non edificabile deve essere compiuta sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa allo specifico bene, e non in astratto o per formule generali.
- Un vincolo urbanistico non esclude la vocazione edificatoria del suolo quando consente, anche solo in modo tipizzato e convenzionato, la realizzazione di interventi ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata; in tal caso non si è in presenza di un vincolo conformativo a fini esclusivamente pubblicistici.
- Quando lo strumento urbanistico preveda destinazioni pubbliche che includono edifici, residenze o altre strutture realizzabili anche dal privato mediante convenzione, l’area non può essere automaticamente trattata come assolutamente inedificabile ai fini indennitari.
- Le fasce di rispetto stradale o autostradale sono legalmente inedificabili per vincolo imposto direttamente dalla legge nell’interesse pubblico; tale inedificabilità prevale sulle diverse previsioni dello strumento urbanistico locale.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; inoltre, le questioni nuove devono essere state specificamente dedotte nei gradi di merito e devono essere indicate con precisione negli atti precedenti.
- Ai fini della quantificazione dell’indennità, i valori riferiti alle aree fabbricabili non possono essere utilizzati per porzioni del fondo che, per legge o per concreta destinazione urbanistica, non siano edificabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05105/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05108/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05109/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05111/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05113/2025 del 27/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →