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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21483/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per diffamazione pronunciata dal Tribunale. I fatti riguardano una conferenza stampa del 17/01/2017 in cui Di Cunzolo, allora consigliere comunale, parlò del "sistema Motta" attribuendo a Gerardo Motta l'abitudine di presentare denunce per danneggiare imprenditori, il millantare rapporti con magistrati e carabinieri, essere "spacciatore di notizie false", utilizzare la funzione pubblica per interessi privati e personali e aver esercitato pressioni sull'imprenditore Pontecorvo. Il ricorrente deduceva molteplici censure: mancata risposta a tutti i motivi d'appello (9 motivi), errata interpretazione delle frasi (confondendo critiche politiche con fatti diffamatori), travisamento della prova, omissione di una sentenza della Corte d'appello di Napoli che avrebbe dimostrato la legittimità dell'intervento edilizio contestato, inesattezza del capo di imputazione, riconoscimento dell'esimente del diritto di critica politica e questioni procedurali (termini per depositi), oltre a sostenere la verità delle affermazioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso, nel complesso, infondato sul merito: ha circoscritto la condotta ritenuta diffamatoria alla specifica frase secondo cui Motta "spende la sua funzione pubblica e utilizza il suo ruolo pubblico per interessi privati e personali" (rifacendola ai rapporti con l'imprenditore Pontecorvo) e ha escluso l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica politica perché l'affermazione travalicava i limiti della continenza ed era un attacco personale alla reputazione. Numerosi motivi sono stati dichiarati inammissibili per essere fatti di merito o non devoluti alla cognizione della Cassazione. Tuttavia, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione maturato: 7 anni e 6 mesi, con aggiunta di 60 giorni di sospensione).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 611, comma 1

    Richiamato per evidenziare che alcune conclusioni depositate tardivamente non sono state considerate dal Collegio; il deposito fuori termine comporta l'irrilevanza ai fini del giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato insieme all'art. 522 per affrontare la presunta mutazione del fatto rispetto al capo d'imputazione: la Corte ricorda che per mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale e che rileva se l'imputato ha potuto esercitare compiutamente la propria difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 522

    Usato in combinato disposto con l'art. 521 per valutare la corrispondenza tra contestazione e decisione; la Corte conferma che non è sufficiente un confronto letterale se l'imputato ha potuto difendersi sul concreto oggetto dell'imputazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Citato per delimitare i temi devoluti alla Cassazione: non possono essere dedotte questioni non affrontate in sede di appello se non rilevabili d'ufficio; la Corte ha escluso censure non previamente dedotte.

Massime di principio

  • La libera critica politica è scriminata solo se resta nei limiti della continenza: espressioni che attribuiscono intenti personali di abuso della pubblica funzione o che colpiscono la dignità morale della persona esorbitano dalla critica politica.
  • In sede di Cassazione non è consentito chiedere un nuovo scrutinio di merito o introdurre fatti e valutazioni non devoluti al giudice di legittimità; molte censure che riguardano valutazioni probatorie o di fatto sono inammissibili.
  • La discrepanza tra il testo del capo d'imputazione e la frase valutata in sentenza non comporta automaticamente nulità o mutamento del fatto: rileva se l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa e se la modifica ha inciso sui suoi diritti.
  • Documenti o sentenze di merito richiamati dal ricorrente (es. pronunzia di altra Corte) devono essere connessi in modo decisivo al punto controverso per incidere sulla decisione; semplici riferimenti a vicende diverse non giustificano l'annullamento.
  • Depositi tardivi delle difese o della parte civile possono essere esclusi dal Collegio per il mancato rispetto dei termini processuali (art. 611 c.p.p.).
  • La prescrizione può estinguere il reato anche quando la Corte riconosce in fatto la sussistenza dell'illecito: l'esito processuale favorevole al ricorrente può derivare dall'estinzione per prescrizione, non da un riconoscimento pieno dell'innocenza.

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