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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20698/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare reale per una ipotesi di truffa ai danni di finanziamenti pubblici. Alla ricorrente, indicata come amministratrice della società beneficiaria, era contestato di avere concorso in una frode collegata all’ottenimento di tre tranche di un finanziamento pubblico erogato tramite la Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 1.103.495,19, versate in più soluzioni tra il 2016 e il 2018. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto sequestro preventivo, poi confermato dal tribunale del riesame. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) mancanza di autonoma valutazione del fumus da parte del GIP e carenza di motivazione autonoma del riesame, per motivazione meramente per relationem; 2) erronea qualificazione della condotta come truffa a consumazione prolungata o periodica, sostenendo invece la sussistenza di più fatti autonomi di truffa, con conseguente prescrizione dei fatti relativi ai primi due versamenti e illegittimità del sequestro sull’intera somma; 3) illegittima qualificazione del vincolo come sequestro diretto sul denaro e difetto di prova della derivazione causale diretta nonché della quota di profitto effettivamente riferibile alla ricorrente; 4) difetto di motivazione e insussistenza del periculum in mora, perché non adeguatamente spiegato il rischio di dispersione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che il giudice del riesame aveva dato conto di una valutazione autonoma del fumus e che, in ogni caso, in sede cautelare reale il vizio di motivazione è deducibile solo se radicale e se la parte allega specifiche criticità degli atti richiamati. Ha respinto il secondo motivo, affermando che le tre erogazioni periodiche derivavano da un’unica originaria condotta fraudolenta consistente nella falsa dichiarazione dei requisiti di startup innovativa e della cantierabilità del progetto, mentre le successive rendicontazioni costituivano mera esecuzione del progetto criminoso già delineato; ne ha tratto la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dall’ultimo versamento. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, approvando la qualificazione del sequestro anche in termini di equivalente e la ripartizione in quote uguali tra concorrenti, secondo i principi delle Sezioni unite richiamati; ha inoltre condiviso la valutazione circa il ruolo significativo della ricorrente nella frode. Ha infine escluso la deducibilità del quarto motivo, rilevando comunque che il periculum in mora era adeguatamente motivato in relazione a un concorrente capo di autoriciclaggio e a operazioni di trasferimento delle somme idonee a disperderne la traccia. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di autonoma valutazione del decreto genetico di sequestro

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    richiamato quale parametro del vizio di mancanza di autonoma valutazione nel riesame cautelare reale

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 648-bis c.p.

    menzionato indirettamente nel riferimento al contestato delitto di autoriciclaggio, quale dato rilevante per il periculum in mora

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo quando l’apparato argomentativo sia radicalmente mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • La motivazione per relationem del provvedimento cautelare reale è legittima se il giudice mostra di avere esaminato criticamente gli atti richiamati; il vizio di mancanza di autonoma valutazione va specificamente allegato, indicando le criticità degli atti trascurate dal giudice.
  • Quando una pluralità di erogazioni pubbliche deriva da un’unica originaria condotta decettiva, le successive tranche costituiscono mera esecuzione del medesimo disegno fraudolento e non fatti autonomi; il dies a quo della prescrizione si collega all’ultimo profitto conseguito.
  • Nel sequestro preventivo del denaro, la qualificazione come sequestro diretto o per equivalente dipende dalla ricostruzione del nesso tra bene e profitto illecito; nei casi di concorso senza possibilità di individuare la quota effettiva di ciascun partecipe può applicarsi la ripartizione pro quota, escludendo solidarietà passiva.
  • Il periculum in mora può essere desunto da condotte concrete di dispersione, trasferimento o occultamento delle somme illecitamente conseguite, specie quando alla contestazione principale si affianchi un reato di autoriciclaggio.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniTruffaRiciclaggioSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaDelitti economici
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reatoConfiscaNesso di causalità

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