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Sentenza

Sentenza n. 5877/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del "Modulo di Notifica" - Accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'arruolamento in qualità di VFI - Forze Speciali e Componenti Specialistiche - nella Marina Militare del 19/5/2025, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Psico-Fisici di Taranto ha dichiarato il ricorrente "IDONEO quale VFI nella Marina Militare e INIDONEO a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego 'Aeromobili', in quanto affetto da deficit visivo in OO non compatibile. Verbale -OMISSIS-del 15/05/2025"; - della presupposta comunicazione del 15.5.2025 contenente il seguente giudizio diagnostico: “DEFICIT VISIVO IN 00, NON COMPATIBILE; NOTE DI LIEVE EMOTIVITA', COMPATIBILE”; - della connessa esclusione del ricorrente dagli idonei al settore d'impiego "Operatore di bordo aeromobile" CEMM-CP/AER; - della conseguente specifica graduatoria finale degli idonei al settore d'impiego "Componente Aeromobili" nella parte in cui non include il ricorrente che, invece, sarà incluso soltanto in quella dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale in relazione ai quali è risultato idoneo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 24\7\2025: per l’annullamento anche della graduatoria definitiva per il settore d'impiego "Componente AEROMOBILI" nella parte in cui non include il ricorrente;

Giustizia amministrativa202507295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità sanitaria alla prosecuzione dell'iter selettivo per il settore d'impiego Aeromobili, con conseguente esclusione dalla graduatoria definitiva del settore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato concorsuale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli Accertamenti Sanitari Psico-Fisici che lo aveva ritenuto idoneo quale VFI nella Marina Militare, ma inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore Aeromobili a causa di un asserito deficit visivo non compatibile. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva del settore Aeromobili nella parte in cui non lo includeva, deducendo l'illegittimità derivata dalla censurata inidoneità sanitaria e prospettando violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza, per accertare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità alla luce della disciplina tecnica applicabile. La verificazione, svolta anche mediante esame della documentazione sanitaria e visita oculistica, ha rilevato un astigmatismo miopico all'occhio sinistro inferiore a una diottria e ha concluso per la piena idoneità del candidato quale aspirante componente di equipaggio fisso di volo.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto prospettabile la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., considerando tempestivamente comprovata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria. Nel merito ha accolto il ricorso introduttivo, ritenendo inattendibile il giudizio di inidoneità sanitaria alla luce degli esiti della verificazione, che avevano escluso la sussistenza della condizione ostativa e confermato la compatibilità del deficit visivo con il prosieguo della selezione. Il Collegio ha ricordato che le valutazioni delle commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile quando ricorrano macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza, evidente travisamento dei fatti, assenza di motivazione o omessa considerazione di circostanze rilevanti. Nel caso concreto, la verificazione ha fornito un accertamento tecnico contrario a quello della Commissione concorsuale e il Ministero non ha prodotto elementi idonei a spiegare il diverso esito. È stato quindi annullato il giudizio di inidoneità e, per illegittimità derivata, la graduatoria finale nella parte lesiva dell'interesse del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle spese di verificazione pari a euro 500,00.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, previa comunicazione alle parti; il TAR ne ha ravvisato i presupposti.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini quando ricorrono oggettive ragioni di particolare difficoltà; il TAR lo ha applicato per ritenere tempestiva l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Disciplinano gli strumenti istruttori, tra cui la verificazione, disposta dal TAR per accertare la fondatezza tecnica della causa di inidoneità sanitaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per l'ammissione con riserva del ricorrente al completamento dell'iter concorsuale.

  • Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003, come modificato dal D.M. 6 ottobre 2005

    Disciplina, mediante la tabella D relativa ai requisiti visivi, i parametri sanitari rilevanti per la valutazione di idoneità; la verificazione ha ritenuto la condizione visiva del ricorrente compatibile con l'impiego nel settore Aeromobili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, per giustificare l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni mediche nell'ambito di procedure selettive militari costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da macroscopica abnormità, manifesta irragionevolezza, evidente travisamento dei fatti, carenza di motivazione oppure omessa considerazione di circostanze fattuali idonee a incidere sull'esito.
  • Una verificazione disposta dal giudice amministrativo, se svolta da un organo tecnico qualificato mediante esame della documentazione sanitaria e visita specialistica, può dimostrare l'insussistenza della condizione sanitaria ostativa posta a fondamento dell'esclusione concorsuale.
  • Quando la verificazione accerta una condizione sanitaria compatibile con il requisito concorsuale e l'amministrazione non fornisce elementi idonei a spiegare il diverso giudizio della commissione medica, il giudizio di inidoneità può essere annullato per inattendibilità dell'accertamento tecnico.
  • L'annullamento del giudizio di inidoneità sanitaria determina, per illegittimità derivata, l'annullamento della graduatoria concorsuale nella parte in cui esclude il candidato sulla base di quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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