Cassazione Penale, Ordinanza n. 08366/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile per il reato contestato. Il primo motivo invocava il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che la condotta fosse giustificata dalla situazione concreta; la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché riproponeva argomenti già esaminati e disattesi in appello. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, ma è stato considerato manifestamente infondato perché formulato con deduzioni generiche e prive di specifici dati di fatto e ragioni di diritto. Il terzo motivo deduceva violazione di legge nella valutazione delle prove, ma è stato dichiarato non deducibile per genericità e indeterminatezza, poiché non indicava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità richiede una situazione di necessità imperiosa e cogente, tale da non lasciare all'agente altra alternativa lecita per sottrarsi al pericolo; non è sufficiente una mera necessità, specie se la condotta illecita si protrae nel tempo.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità rende il motivo non deducibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Lo stato di necessità è configurabile solo quando il pericolo imponga in modo attuale e inevitabile la lesione del diritto altrui, senza alternative lecite concretamente praticabili; una situazione di mera difficoltà o bisogno non basta.
- La persistenza nel tempo di una condotta illecita è incompatibile con il carattere eccezionale e cogente richiesto per l'applicazione dello stato di necessità.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica: non è sufficiente reiterare le doglianze già respinte dal giudice di merito o formulare rilievi generici.
- La doglianza sulla motivazione o sulla valutazione delle prove è inammissibile quando non individua puntualmente i passaggi della decisione impugnata e gli elementi probatori asseritamente trascurati o mal valutati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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