Cassazione Penale, Ordinanza n. 10729/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva solo parzialmente accolto il reclamo avverso un precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La doglianza riguardava, in sostanza, la gestione del servizio e le limitazioni imposte agli acquisti di generi alimentari e di altri beni in istituto, lamentando anche una disparità di trattamento e l'asserita irragionevolezza di alcuni divieti. La Corte osserva che lo stralcio disposto in precedenza riguardava soltanto le limitazioni agli acquisti a mod. 72, sicché la censura sulle modalità del servizio è infondata. Quanto ai singoli beni, la motivazione impugnata aveva congruamente escluso la disparità di trattamento e la irragionevolezza delle limitazioni, salvo la specifica contestazione relativa all'acqua minerale. La Corte richiama inoltre il principio per cui il diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo dell'istituto non lede un diritto soggettivo del detenuto, poiché l'individuazione dei generi acquistabili attiene alle modalità di esercizio del diritto ed è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria.
Norme richiamate
ordinamento penitenziario
Le modalità di esercizio del diritto del detenuto all'acquisto di generi alimentari sono rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria; il diniego di acquisto di prodotti non previsti dal catalogo dell'istituto non integra lesione di un diritto soggettivo.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di ordinamento penitenziario, il detenuto non vanta un diritto soggettivo all'acquisto di generi alimentari non compresi nel catalogo approvato dall'istituto, poiché la selezione dei prodotti acquistabili rientra nelle modalità organizzative rimesse all'amministrazione.
- Una censura è inammissibile quando investe un profilo già estratto dal fascicolo originario e quindi non più devoluto alla decisione impugnata.
- Non è irragionevole il provvedimento che limiti l'acquisto di taluni beni in istituto, se la motivazione dà conto in modo congruo dell'assenza di disparità di trattamento e della coerenza della disciplina applicata.
- Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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