Sentenza n. 3856/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2241/2024, depositata il 06.05.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2241/2024, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, nonché al rimborso delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza civile, essendo state distratte in favore del difensore e non essendo stata proposta domanda esecutiva con riferimento a esse. La ricorrente aveva inoltre richiesto la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha rilevato che la sentenza civile costituiva un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della ricorrente risultava l'assenza di pagamenti, neppure parziali; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito né fornito indicazioni sull'esecuzione. Il TAR ha quindi accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione o della definizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso e l'inottemperanza poteva essere accertata.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
La sentenza posta in esecuzione prevedeva la maggiorazione delle somme dovute mediante interessi o rivalutazione secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato e ritualmente notificata nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti dell'amministrazione e il pagamento non sia stato eseguito.
- In presenza di un titolo giudiziale non contestato nell'an e nel quantum e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La domanda di ottemperanza delimita l'oggetto dell'esecuzione: le somme o le statuizioni non comprese nella domanda, come le spese distratte in favore del difensore quando non siano state azionate, restano estranee al giudizio.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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