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Sentenza

Sentenza n. 13757/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento della responsabilità della resistente Amministrazione per i danni subiti dai ricorrenti per la durata non ragionevole della procedura concorsuale interna indetta con P.D.G. del 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in violazione delle norme sulla durata delle procedure medesime, nonché di quelle di conclusione del procedimento amministrativo e per il conseguente ingiustificato ritardo nell’immissione in ruolo per i posti di Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria; nonché, per la condanna della stessa Amministrazione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ingiusto, per equivalente o in via equitativa, ex art. 2043 c.c., della somma pari alle differenze retributive e contributive tra la qualifica di appartenenza e quella, successivamente conseguita, che ciascun ricorrente avrebbe percepito se la procedura concorsuale fosse stata conclusa nei termini di legge (gennaio 2011), o dalla diversa data individuata, per effetto del ritardo con cui è stato immesso nella nuova posizione lavorativa, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e/o interessi;

Giustizia amministrativa202409765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: ritardo nella conclusione della procedura concorsuale interna per la nomina a Vice Ispettore e conseguente ritardo nell'immissione nella superiore qualifica

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero della Giustizia per la durata non ragionevole della procedura concorsuale interna indetta con provvedimento del 3 aprile 2008 e per il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo nella qualifica di Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria. Hanno domandato il risarcimento, anche in via equitativa, delle differenze retributive e contributive che avrebbero percepito se la procedura fosse stata conclusa entro gennaio 2011, oltre rivalutazione e interessi. Il giudice ha qualificato la pretesa come domanda risarcitoria autonoma per lesione di un interesse legittimo pretensivo e danno da ritardo, collegata alla tardiva acquisizione del bene della vita costituito dalla nomina nella superiore qualifica. La nomina è intervenuta con decreto del 2 aprile 2019, mentre il ricorso è stato notificato il 27 agosto 2024. I ricorrenti hanno richiamato un precedente della stessa Sezione, ritenuto tuttavia non pertinente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che l'azione risarcitoria autonoma per lesione di interessi legittimi debba essere proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 30 c.p.a. e che, nella fattispecie, tale termine decorresse dal 2 aprile 2019, data del decreto di nomina nella qualifica di Vice Ispettore. Tale data costituisce sia il momento di cessazione del ritardo sia quello in cui è stata definitivamente accertata la spettanza del bene della vita. La notificazione del ricorso il 27 agosto 2024 è avvenuta oltre il termine decadenziale. Il Collegio ha distinto la domanda risarcitoria esaminata dalla diversa pretesa all'assunzione successiva alla conclusione della procedura e all'approvazione della graduatoria finale, qualificabile come diritto soggettivo nell'ambito del pubblico impiego privatizzato e soggetta a prescrizione, non a decadenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    L'azione risarcitoria autonoma per lesione di interessi legittimi è soggetta ai termini decadenziali previsti dalla disposizione; nel caso concreto la decorrenza è stata individuata nella data di cessazione del ritardo e di definitiva spettanza del bene della vita.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 2043 c.c.

    Indicato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di risarcimento del danno ingiusto, senza essere esaminato nel merito per la tardività dell'azione.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria autonoma per lesione di un interesse legittimo pretensivo è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 30 c.p.a., anche quando il danno dedotto consiste nel ritardo dell'amministrazione nella conclusione di una procedura concorsuale.
  • Quando il danno da ritardo riguarda la tardiva acquisizione del bene della vita, il termine decadenziale per l'azione risarcitoria decorre dalla data in cui il ritardo cessa e la spettanza del bene viene definitivamente accertata, nel caso concreto coincidente con l'adozione del decreto di nomina nella superiore qualifica.
  • Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la pretesa all'assunzione successiva alla conclusione della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria finale, quale atto conclusivo della fase pubblicistica, ha natura di diritto soggettivo ed è soggetta a prescrizione; la domanda risarcitoria per il ritardo nella tutela di un interesse legittimo pretensivo ha invece natura distinta ed è soggetta a decadenza.
  • Il superamento del termine decadenziale per proporre l'azione risarcitoria autonoma comporta l'irricevibilità del ricorso, senza esame della fondatezza della responsabilità amministrativa e del danno dedotto.

Come è indicizzato

MaterieDanno da ritardoTermini e notificazione del ricorsoConcorsi pubblici
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimazione e interesse a ricorrere

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