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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19416/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della Questura di Caltanissetta al Giudice di Pace di prorogare di trenta giorni il trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri di un cittadino tunisino, già destinatario di decreto di trattenimento emesso dal Questore di Ragusa. All'udienza l'interessato si opponeva alla proroga. Il Giudice di Pace disponeva la proroga ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 14 del d.lgs. 286/1998. Con unico motivo di ricorso per cassazione, il trattenuto denunciava la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il provvedimento fosse privo di motivazione sulle questioni dedotte nella memoria depositata in udienza e del tutto sganciato dal caso concreto, limitandosi a una formula prestampata e alla generica affermazione della sussistenza dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che la proroga del trattenimento dello straniero è consentita solo in presenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e che, proprio per la natura limitativa della libertà personale, il provvedimento giudiziale deve contenere una motivazione effettiva, specifica e ancorata al caso concreto, capace di dare conto della congruenza tra i fatti addotti e la finalità del rimpatrio. Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato si era limitato a un richiamo stereotipato ai presupposti di legge, senza affrontare le deduzioni del trattenuto. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace, poiché nel frattempo era già decorso il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe potuto essere disposta. Quanto alle spese, non ha proceduto alla loro regolazione, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e rinviando la liquidazione al giudice di merito competente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del vizio di violazione di legge per censurare la nullità del provvedimento impugnato.

  • art. 13 Cost.

    È richiamato per affermare che la limitazione della libertà personale dello straniero è assistita da riserva assoluta di legge e non tollera margini discrezionali extra legem.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La proroga del trattenimento è ammissibile solo in presenza dei presupposti legali specifici: gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità o della nazionalità, ovvero elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o necessaria l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio; il giudice deve verificare e motivare in modo specifico tali presupposti.

  • art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio perché il termine perentorio per disporre la proroga era già decorso.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, secondo comma, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Individua il giudice competente a liquidare le spettanze del difensore, nel caso di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica, secondo la Corte, quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • La proroga del trattenimento dello straniero in un centro di permanenza per i rimpatri non può essere disposta con motivazione apparente o meramente stereotipata, ma richiede un accertamento specifico dei presupposti previsti dall'art. 14 d.lgs. 286/1998 e della loro concreta attinenza alla finalità del rimpatrio.
  • Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, l'autorità giudiziaria deve esercitare un controllo rigoroso e non deferente, verificando che la proroga sia effettivamente ancorata alle condizioni legali e a un percorso motivazionale comprensibile e individualizzato.
  • Quando, al momento della decisione di legittimità, sia già decorso il termine perentorio entro cui la proroga poteva essere disposta, la cassazione del provvedimento avviene senza rinvio, perché non residua alcuno spazio per una nuova decisione nel merito.
  • In presenza di patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002 e non la regola della condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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